in relazione ai dispositivi di riscaldamento a combustione alimentati a GPL
in qualità di componenti, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.
5. A partire dal 1° gennaio 2007 si applicano le prescrizioni degli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, in relazione ai dispositivi di riscaldamento a combustione alimentati a GPL in qualità di componenti, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER
DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE DI GPL
E SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL
Quindi si parla di
tutti i dispositivi (se a norma) in cui ci sia il GPL come fonte di riscaldamento, la distinzione è rimarcata.
Vedi boyler, stufa, frigo.
A parte i personalismi, prese di posizione ecc ecc,
la legge precisa in modo preciso e innequivocabile, con l'estenzione motivata e precisa la norma in oggetto.
Poi del resto, ogniuno fa quello secondo cui pensa personalmente sia più idoneo sicuro o dispendioso, certamente che consumare gpl per il frigo, quando ci sono altre possibilità merita attenzione.[;)]
ATTENZIONE:
non tutte le stufe sono abilitate per funzionare in viaggio, cosi pure i frigoriferi e i boyler, salvo espressamente dichiarate dal costruttore del mezzo.id="size3">[;)][^]
Modificato da giuliano49 il 20/12/2010 alle 17:36:07