quote:Originally posted by petrol> E' la medesima cosa.....entrambi e per legge sono obbligati a riconoscere la garanzia per vizi occulti. Il fatto che non sia un operatore commerciale non solleva il privato da questa responsabilità nel caso in cui del vizio entrambi, parte venditrice ed acquirente, non erano a conoscenza (perchè altrimenti si potrebbe ipotizzare la truffa...e allora in questi casi è difficile provare che il venditore ne era a conoscenza). L'operatore commerciale invece e recentemente da pochi anni, per legge, è tenuto a garantire il mezzo nella meccanica e nelle dotazioni cellula compresa per anni uno se il mezzo è usato e minimo due anni se il mezzo è nuovo. In questi casi è preferibile come sempre una mediazione che non intasi ulteriormente le aule di tribunale.. Comunque la garanzia per vizi occulti è valida un anno dal momento della compravendita e và comunicato alla controparte se non erro entro una settimana dalla scoperta dell'evento. L'eventuale notifica del problema và effettuata alla controparte nei modi previsti (Lettera raccomandata con ricevuta di ritorno) Anche se non è reperibile al tel. l'indirizzo riportato sul libretto di circolazione, previa verifica all'anagrafe comunale se pensi possa aver cambiato domicilio, è il luogo dove puoi notificargli l'atto di citazione in giudizio. La casistica tutela il venditore se il prezzo di vendita era talmente basso che potesse far indurre il compratore che il mezzo potesse avere problemi...è tutto da dimostrare anche questo. Questo il consiglio legale...ovviamente nel mentre non potresti intervenire ma anzi puoi con minuziosa documentazione con foto e fatture di riparazione che giustifichino l'intervento tempestivo di riparazione perchè aspettare ancora avrebbe ulteriormente danneggiato il bene..in questo caso il camper. Ciao e buona fortuna. Marcello
E' un privato o un concessionario? Nel secondo caso......................[;)][;)][;)] >