quote:Originally posted by Luca19> Per quanto a mia conoscenza, l'unica "norma" inerente alla materia pubblicata in data 28.02.09 è la L. n. 14/09 di conversione del relativo Decreto Legge del 30 dicembre 2008 e che modifica l'art. 75 del CdS, ti riferisci forse a questa? se si, visto che io non leggo in essa alcunchè in riferimento al possibilità di aumento del 5% della potenza dei veicoli, per mia cultura, mi diresti il riferimento normativo di tale facoltà? saluti...
quote:Originally posted by Samuele> Forse non ci stiamo capendo: Io non ti ho detto che la casa madre autorizza a intervenire nella mappatura, ho solo detto che la legge prevede che l'incremento di potenza e di cilindrata, entro un certo limite puo' essere fatto senza problemi. Se questo incremento lo ottengo per via elettronica o con altri mezzi o solo magari togliendo una strozzatura da una scatola filtro(vedi mercedes sprinter che solo togliendo questa vola) e' un'altro discorso. La suddetta cosa e' scritta chiaramente sulla nuova normativa in fatto di tuning diramata con circolare ministeriale e pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 28/02/2009id="red">... Ribadisco: L'incremento di potenza superiore al 5% del dato dichiarato dalla casa costruttrice e' vietato dalla legge, la stessa legge dicendo cio' afferma pero' che entro quel limite posso fare cio' che voglio, compreso il montaggio di componenti "visibili" diversi da quelli originali, purche' omologati.
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quote:Originally posted by Samuele> E tu trovami allora l'ART. preciso che dice che sono illegali! Non hai capito allora! Stiamo parlando di due cose diverse!!!! Ricominciamo! Tu parli di legalita' nel riprogrammare una centralina, mentre io parlo di legalita' sull' incremento di potenza! Che la rimappatura della centralina e' vietata non lo troverai scritto in nessun documento ufficiale(con tanto di riferimento alla legge che dice"e' vietata la rimappatura elettronica) come non troverai che e' legale. Troverai scritto in qualche forum o articolo che (di rimando) e' vietata, ma perche' essa porta all'incremento di potenza di un motore. Se al contrario rimani in quei limiti non ci sono problemi. Quello che voglio dire e che provo a dire da 2 giorni e' che non e' sotto accusa la rimappatura della centralina, ma l'incremento di potenza(se superiore al fatidico 5%)!!!!!! In questo caso si puo' ottenere attraverso la rimappatura, ma anche con altri sistemi. Chiamali cavilli burocratici, chiamali come vuoi, ma e' purtroppo o per fortuna così. La rimappatura e' SOLO uno strumento. E' come una pistola: la puoi usare per tirare al poligono come per tirare al vicino di casa che ti sta sulle paxxe. Che e' vietato averla non lo troverai in nessuna legge, come non troverai che e' vietato usarla al poligono, ma troverai che e' vietato usarla per certe cose(sparare al vicino)[:D] Al contrario troverai una legge(non ricordo l'articolo, scusami, ma al 99% e' il 92 o 98, comunque ti puoi rifare all' art.78) che dice che non possono essere modificate le caratteristiche tecniche del veicolo che nella fattispecie sono quelle indicate sulla carta di circolazione e che in sostanza sono: - Lunghezza - Larghezza - Tipo motore e suo numero - Alimentazione - numero cilindri - Potenza max - impianto frenante - dimensione pneumatici. - ecc. Detta legge pero' al comma successivo(sempre se non ricordo male, purtroppo non ho il codice con me) da il consenso a poter montare altre componenti che siano omologati e che alla fine cambiano tali dati solo attraverso il rilascio del nulla osta della casa costruttrice o dichiarazione tecnica di un ing. della mctc che dice che detta modifica non crea problemi(detta in soldoni...) Legata a lei poi c'e' un altro comma che dichiara possibile senza aggiornamento della carta di circolazione un incremento dei valori dei dati in essa contenuta per un max del 5% ad esclusione della misura di gomme e cerchi. A questa e' poi stata affiancata la suddetta "circolare sul tuning" che trovi sulla gazzetta ufficiale del 28/2/09 e che di fatto esclude la richiesta di nulla osta della casa o dichiarazione dell' ing. della mctc, per semplici applicazioni purche' si utilizzino componenti omologate e rimandando alle semplici officine o ad ing. non dipendenti della mctc la dichiarazione di conformita' delle modifiche effettuate. Sinceramente l'unico sito in cui rimandarti per confermare tutto l'ambaradan e' quello del ministero dei trasporti, e per l'ultima circolare la trovi sulla gazzetta ufficiale. Io personalmente per queste cose non uso internet, ma mi servo direttamente della motorizzazione e di contatti che negli anni ho instaurato con persone degli uffici omologazione di alcune case automobilistiche che via via mi mandano mail o fax(ma a livello di amiciza) inerenti queste nuove normative. Ciao Luca
Dammi dei link dave possa io aggiornarmi e capire su come si possa intervenire su una centralina legalmente, altrimenti per me le tue opinioni saranno (come dici te) da visionario. Ciao. >
quote:Originally posted by ippocampo2009> Scusa, hai ragione era riferita ad un'altra cosa, nello scrivere ho fatto un taglia e cuci e mi si e' incasinato... Lo trovi nell' Art 78 e suoi commi e di rimando ci sono collegamenti con Art. 92 e 98 del CDS. Perdonami l'imprecisione, non sono un legale e non e' che mi ricordo a memoria i numeri degli articoli. A casa li ho anche segnati da qualche parte. Comunque leggi sopra che e' spiegato meglio. Ciao Luca
quote:Originally posted by Luca19> Per quanto a mia conoscenza, l'unica "norma" inerente alla materia pubblicata in data 28.02.09 è la L. n. 14/09 di conversione del relativo Decreto Legge del 30 dicembre 2008 e che modifica l'art. 75 del CdS, ti riferisci forse a questa? se si, visto che io non leggo in essa alcunchè in riferimento al possibilità di aumento del 5% della potenza dei veicoli, per mia cultura, mi diresti il riferimento normativo di tale facoltà? saluti...
quote:Originally posted by Samuele> Forse non ci stiamo capendo: Io non ti ho detto che la casa madre autorizza a intervenire nella mappatura, ho solo detto che la legge prevede che l'incremento di potenza e di cilindrata, entro un certo limite puo' essere fatto senza problemi. Se questo incremento lo ottengo per via elettronica o con altri mezzi o solo magari togliendo una strozzatura da una scatola filtro(vedi mercedes sprinter che solo togliendo questa vola) e' un'altro discorso. La suddetta cosa e' scritta chiaramente sulla nuova normativa in fatto di tuning diramata con circolare ministeriale e pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 28/02/2009id="red">... Ribadisco: L'incremento di potenza superiore al 5% del dato dichiarato dalla casa costruttrice e' vietato dalla legge, la stessa legge dicendo cio' afferma pero' che entro quel limite posso fare cio' che voglio, compreso il montaggio di componenti "visibili" diversi da quelli originali, purche' omologati.
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quote:Originally posted by Samuele> Sui motori stradali il 90% li fai tranquillamente, basta che ti premunisci di un' interfaccia obdII tipo galletto o kwp2000 e di un programma per rimappare(si trovano anche su internet, oppure registrandoti sui maggiori siti di chi fa questi programmi danno modo di scaricarti la demo). Non so su che tipo di motori lavori, se autovrtture, commerciali o al contrario mezzi industriali tipo ruspe ecc. Per verificare la potenza che hai devi mettere il motore su un Banco prova potenza, o piu' semplicemente come facevo io a 14 anni...mi ingarellavo con chi aveva il mio stesso scooter rigorosamente originale e vedevi chi stava avanti[:D][:D]. Non dai scherzo! Si sta comunque parlando di casi limite. Un esempio del genere ripeto puo' essere il caso degli amici poweristi a cui hanno fatto un aggirnamento della centralina ed improvvisamente i mezzi non andavano piu' e consumavano come petroliere. Va da se che chi si rivolge a tale operazione raramente si limita ad un 5% di incremento, questo e' palese. Ciao Luca
Nella maggior parte dei motori (quasi tutti di quelli cui io ho a che fare) i valori che riguardano l'alimentazione sono intoccabili, anche per i concessionari. L'unico modo per modificare l'iniezione è con componenti aggiuntivi illegali. In questi casi come potrei recuperare "legalmente" il 5%? Come faccio a dimostrare che il mio motore rendeva il 5% in meno? Come faccio a dimostrare che la mia mappatura è legale e che il motore ora rientra al massimo nel 105% delle sue prestazioni dopo le mie modifiche private? Mi dispiace, ma io sono ancora dell'idea che la realtà è ancora molto lontana. >
quote:Originally posted by ippocampo2009 Mi dispiace, non riesco a trovare nulla, l'art. 78 CdS che posto di seguito[/i]: >> E' il vecchio c.d.s. ... Ecco il link alla versione aggiornata (in grassetto le VARIAZIONI!!!).[;)] [url] http://www.aci.it/index.php?id=630 Credo vi stiate riferendo al comma 2 bis...
quote:Originally posted by 1dic2risp> Sarà l'ora, sarà la stanchezza ma per la verità io non mi ritrovo.... il mio CdS è aggiornato al Decreto Legge 30.12.2008, n.207, convertito dalla Legge 27.2.2009, n.14, che, credo, sia l'ultima modifica approvata... a mio parere sul sito dell'aci è riportato l'art. 78 del CdS così come sarebbe stato se fossero giunte in porto le modifiche al CdS previste dal disegno di legge approvato dal Senato - 15° Legislatura (disegno di legge a sua volt scaturito dal progetto di legge approvato dalla Camera con nr. C.2480), approvazione mai avvenuta. Ti riporto un estratto di tale disegno di legge: Legislatura 15º - Disegno di legge N. 1677 SENATO DELLA REPUBBLICA ———– XV LEGISLATURA ———– N. 1677 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dei trasporti (BIANCHI) e dal Ministro dell’interno (AMATO) di concerto col Ministro della giustizia (MASTELLA) e col Ministro delle infrastrutture (DI PIETRO) (V. Stampato Camera n. 2480) approvato dalla Camera dei deputati il 27 giugno 2007 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 giugno 2007 ———– Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale ———– DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Modifiche agli articoli 75, 78, 79, 80 e 97 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamenti tecnici per la circolazione e di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore nonché di sanzioni per violazioni di norme sulla circolazione dei ciclomotori) 1. All’articolo 75 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o a metano sono soggetti all’accertamento di cui ai commi 1 e 2. 4-ter. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, senza nulla osta della casa costruttrice e senza l’accertamento di cui al comma 2, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l’accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l’effettuazione delle modifiche». 2. All’articolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, in deroga alle disposizioni in materia, senza nulla osta della casa costruttrice e senza visita e prova, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l’accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l’effettuazione delle modifiche»; b) al comma 3, le parole da: «è soggetto alla sanzione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ovvero circola senza l’aggiornamento della carta di circolazione, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Tale sanzione non si applica qualora il veicolo, per esigenze del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, sia accompagnato dalla prenotazione non scaduta delle prescritte visita e prova». id="red"> 3. Il comma 4 dell’articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1, del presente codice e all’articolo 238 del regolamento di esecuzione e di attuazione del presente codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La misura della sanzione è pari a una somma da euro 1.036 a euro 10.360 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter». saluti...
quote:Originally posted by ippocampo2009 Mi dispiace, non riesco a trovare nulla, l'art. 78 CdS che posto di seguito[/i]: >> E' il vecchio c.d.s. ... Ecco il link alla versione aggiornata (in grassetto le VARIAZIONI!!!).[;)] [url] http://www.aci.it/index.php?id=630 Credo vi stiate riferendo al comma 2 bis...
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