http://www.saltainsella.it/Circ...
In risposta al messaggio di Grinza del 26/12/2019 alle 09:09:26Svizzera chi? Io l’ho cancellata dalle carte stradali, ecco l’esempio delle sanzioni per fare cassa utilizzando l’invito alla trasgressione.
Scusa MIke noi siamo amici però qui si va oltre, viaggiare fuori peso è un reato sanzionabile se poi il problema è trascurabile visto i pochi danni che potrebe fare (da verificare) non c'entra proprio nulla, ti faccioun esempi, il tuo è un Heavy e hai una sicurezza fino a 48Q, ma pesi 40Q, cosa mi dici sulla sicurezza di un Light 35Q che pesa 40Q? (il 90% dei camper) Per il resto non so se l'hai cambiato ma comunque auguri io aspetto il nuovo frullino tanto la moto la Gabri non me la farà mai più comprare Qui non stiamo a discutere di chi ce l'ha più grosso, state dicendo che il fuori peso è un problema marginale e qualcuno fa del terrorismo (mi chiedo a che scopo) io ed altri invece stiamo dicendo che esistono delle leggi e devono essere rispettate ma che poi il problema è tutto di chi non le rispetta, sinceramnte mi sono un pò rotto di passare, io che rispetto le regole, come quello che fa del terrorismo, scusate (tutti) ma non è così, le informazioni vanno date giuste e non come quel 10% di tolleranza come regola. Non interverrò più al tema sovrappeso se non tirato in ballo e sinceramente nemmeno mi interessa, dico solo una cosa, se la multa fosse di 1000 Euro alle scuole guida ci sarebbe la fila dei campersisti e va da se che tutto è fatto per mera convenienza ma a nessuno nteressa rispettare la legge tanto la multa costa meno di un go-box fino all'Austira (questo detto da diversi campersti...) Non ci credete? Andate a leggere VIaggi estero su uno che chiede come fare ad arrivare in Alsazia senza passare dalla Svizzera....
In risposta al messaggio di chorus del 26/12/2019 alle 09:02:58Luigi portati avanti,attrezzati, oggi siete in due, presto se il destino vuole sarete con un equipaggio molto più numeroso, sai arriveranno i nipoti tutti bici muniti, oggi non è più come una volta che i figli dovevano essere allevati dai genitori, loro poveretti devono lavorare entrambi, mentre i nonni non tengono niente acchefà...
Il portabici, fissato alla parete posteriore del camper, un altro dei miei incubi. Oggi siamo in due, e le bici stanno nel gavone, ma quando eravamo in quattro, con altrettante bici, spesi mille (e oltre, non ricordo) euroe installai all'atto dell'acquisto del camper un portamoto, che utilizzavo esclusivamente come portabici. Portata 120 kg; ecco ero terrorizzato dal sovrappeso anche nel posteriore.
In risposta al messaggio di chorus del 26/12/2019 alle 09:02:58Le bici sono uno dei motivi per cui sono andato pesante sulla scelta e ho preso un Iveco 60q( l’ultimo 65).
Il portabici, fissato alla parete posteriore del camper, un altro dei miei incubi. Oggi siamo in due, e le bici stanno nel gavone, ma quando eravamo in quattro, con altrettante bici, spesi mille (e oltre, non ricordo) euroe installai all'atto dell'acquisto del camper un portamoto, che utilizzavo esclusivamente come portabici. Portata 120 kg; ecco ero terrorizzato dal sovrappeso anche nel posteriore.
In risposta al messaggio di Panzer del 26/12/2019 alle 09:41:27Davanti a me (ero in auto) si staccó una bici da un’auto ed andò a prendere in pieno un parabrezza di un furgone, sembrava fosse esplosa una bomba.
20Ministeriale.htm
In risposta al messaggio di Panzer del 26/12/2019 alle 09:55:39Si ma volevo far notare uno che consapevole del troppo peso invece di calare chiede come evitare di prendere la multa
Svizzera chi? Io l’ho cancellata dalle carte stradali, ecco l’esempio delle sanzioni per fare cassa utilizzando l’invito alla trasgressione.
In risposta al messaggio di Panzer del 26/12/2019 alle 12:24:30CONOSCERE LE REGOLE:
Vittorio @ io ho origini TEDESCHE, mio padre era nato a Lubecca, e sono un uomo molto rispettoso delle istituzioni. Sapete perché mi da tanto fastidio il qualunquismo diffuso? Perché proprio a causa di questo ci siamoabituati al non rispetto delle regole. E passi per le situazioni in cui gravi danni non se ne fanno, ma questo malcostume alla lunga ha tolto i diritti ai più deboli, quelli veri, perché tanto le regole sono fatte per essere bypassate o bellamente ignorate. Anche a scapito degli altri purché a nostro puro vantaggio. approvo tutto ciò che hai scritto, l’importante è CONOSCERE LE REGOLE, qui dentro a parte i laureati delle lettere aperte sono in pochi ad averle capite, o meglio ancora conoscerle. Esempio: autocaravan di massa massima a pieno carico di kg 3.500 che circola in realtà con una massa di kg 4.000. sanzione viene applicata calcolando la differenza tra il peso riscontrato e la massa massima con l'aggiunta della franchigia: kg 4.000- (3.500+5%)= kg 325 = +9,3% della massa massima : pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 36,00 con la decurtazione di un punto dalla patente. auguri a tutti, anche a chi si occupa di cucina e cucito. panzer Robin
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 26/12/2019 alle 13:01:47Spiegato dai forumisti, ?
CONOSCERE LE REGOLE: Ti è stato ampiamente spiegato che il fatto che il legislatore abbia deciso di non sanzionare determinate situazioni, non significa di essere in regola. Siamo in Europa, in quasi tutti gli altri paesitranne che in Italia saresti sanzionato non esiste nessuna franchigia ma si parla di tolleranza, dovuta appunto a potenziali errori strumentali. se la bilancia sbaglia del 5%, è comunque considerata attendibile. Ma a 3900 sei bello che oltre il 10% (è per esempio in Austria becchi diversi biglietti di quelli verdi...)Comunque sia miscela esplosiva la somma di ignoranza e qualunquismo...
In risposta al messaggio di Panzer del 26/12/2019 alle 13:20:25Il parere dell'Avv. Comunitario (che non so cosa voglia dire) dovrebbe essere aggiornato, perché il comma 3-ter dell'art. 167 del cds non esiste.
Per gentile concessione del CAMPER CLUB LA GRANDA. PESO CAMPER - CODICE DELLA STRADA - ART. 167 L'articolo 167 del codice della strada considera una tolleranza del 5% del peso arrotondato ai 100kg superiori. Pertantose consideriamo i 3.500kg + il 5% di tolleranza arriviamo a 3,675 arrotondati ai 3.700. Fino a 3.700 quindi non siamo sanzionabili. Tra i 3.700 ed i 3.900kg (10% del peso)la sanzione è di 36€ con una decurtazione di 1 punto dalla patente Tra i 3,901 e 4.200kg (20% del peso) la sanzione è pari ad € 80 con 2 punti decurtati dalla patente. In questo caso il mezzo resta fermo fino a quando non si abbassa il peso entro il 10% (3.900kg). Resta il fermo veicolo fino ad abbassamento peso e non è previsto il sequestro. Tra i 4.201 e 4.550kg (30%) la sanzione sale a 148€ e 3 punti decurtati dalla patente. Resta sempre il fermo veicolo fino a rientro al 10% del peso. NON E' APPLICABILE LA GUIDA SENZA PATENTE PERCHE' IL MEZZO E' STATO REGOLARMENTE IMMATRICOLATO DALLE AUTORITA' COMPETENTI PER LA GUIDA CON LA PATENTE B ( ovviamente è quanto attestato dal documento che è la carta di circolazione per mezzi fino a 35 Q. quali sono tipicamente i nostri). Per la Svizzera la tolleranza è del 3%. -l'articolo 169 non viene chiamato in causa a meno che non si superi il peso con l'aumento fuori limite delle persone... Circolazione con veicoli oltre il peso consentito: Ai sensi dell'art.167 c.d.s. il superamento della massa complessiva a pieno carico del veicolo è sanzionato - per i veicoli che abbiano una massa complessiva non superiore alle 10 t - in ragione della percentuale di superamento determinata dall'eccedenza. Alla massa massima viene applicata comunque una franchigia del 5% oltre la quale scattano le sanzioni. Esempio: autocaravan di massa massima a pieno carico di kg 3.500 che circola in realtà con una massa di kg 4.000. La sanzione viene applicata calcolando la differenza tra il peso riscontrato e la massa massima con l'aggiunta della franchigia: kg 4.000- (3.500+5%)= kg 325 = +9,3% della massa massima : pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 36,00 con la decurtazione di un punto dalla patente (art.167, comma 3, c.d.s. ). L’art. 167 del codice della strada al comma 3-ter stabilisce che per i veicoli di categoria M1 ad uso speciale autocaravan, se conformi alle norme sulle emissioni inquinanti Euro 5 e successive e dotati di controllo elettronico della stabilità, utenze interne alimentate a GPL o metano e pannelli solari, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quelle indicate sulla carta di circolazione. Quindi si prevede, attraverso una modifica dell’articolo 167 del codice della strada che, negli autocaravan, per il calcolo della massa massima non sia considerato il peso di accessori ed attrezzature di bordo, quando questi non superino complessivamente 1,5 tonnellate. Si ricorda che il codice della strada definisce gli autocaravan, anche noti con il termine di “camper” come veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. Come segnala la relazione illustrativa, la definizione della massa massima degli autocaravan assume rilievo ai fini della definizione dei soggetti abilitati alla guida di tali mezzi. Va preliminarmente rilevato che la collocazione al riferimento della “massa massima” degli autocaravan all’interno dell’articolo 167 che definisce il concetto diverso di “massa limite dei veicoli poteva risultare non del tutto congruo. Si potrebbe valutare, anche alla luce dei potenziali effetti pratici della disposizione una sua collocazione all’interno dell’articolo 116, il quale disciplina le patenti e le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli a motore. Infatti, l’articolo 116 del codice della strada, come da ultimo modificato con il decreto legislativo n. 59/2011, prevede, nel testo applicabile dal 19 gennaio 2013, che il conseguimento della patente B abiliti, a partire dai diciotto anni di età, alla guida dei seguenti veicoli: - autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; – ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. - agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli. Tali requisiti riproducono il contenuto dell’articolo 4 della direttiva 2006/126/CE. La medesima direttiva stabilisce che le disposizioni nella stessa contenute siano applicabili dal 19 gennaio 2013. Per questo motivo, attualmente risultano vigenti due testi dell’articolo 116 del codice, quello applicabile dal 19 gennaio 2013 e quello applicabile fino al 18 gennaio 2013 il quale comunque pure prevede che la patente B autorizzi la guida di autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t In molti casi il peso di attrezzature interne degli autocaravan (come gli apparecchi per la cottura dei cibi) fa sì che la massa massima di tali veicoli superi il limite dei 3500 Kg previsto per la guida con patente B, rendendo quindi necessario per la guida degli autocaravan il conseguimento di livelli superiori di patente. In particolare, si tratterebbe: - in base al testo dell’articolo 116 del codice applicabile fino al 18 gennaio 2013 della patente C che abilita alla guida, a partire dai diciotto anni di autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D (vale a dire autobus o comunque autoveicoli con più di otto posti a sedere) - in base al testo dell’articolo 116 del codice applicabile dal 19 gennaio 2013, della patente C1 che abilita alla guida, a partire dai diciotto anni di autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 (autoveicoli progettati per il trasporto di non più di 16 persone) o D (autoveicoli progettati per il trasporto di più di otto persone) la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg Effetto pratico della disposizione sarebbe invece quello di consentire, anche qualora la massa massima autorizzata dell’autocaravan superi i 3500 kg, la guida dello stesso con la patente B. La direttiva 2006/126/CE prevede, all’articolo 6, comma quarto, lett. b), che, in deroga al limite dei 3500 kg, gli Stati membri possano autorizzare, previa consultazione con la Commissione europea, la guida a soggetti con più di 21 anni ed in possesso da almeno due anni della patente B, di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg unicamente nel caso di autoveicoli essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all’uso che è stato loro assegnato. La direttiva 2007/46/CE, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, definisce all’allegato II la “massa massima” come “massa a pieno carico tecnicamente ammissibile” (inoltre, il precedente allegato I ricomprende ai fini del calcolo della massa anche la massa del conducente ed eventualmente quella dell’accompagnatore, valutata in 75 kg, nonché il serbatoio del carburante considerato pieno al 90 per cento). Avv. Comunitario Elena Discepoli
In risposta al messaggio di Panzer del 26/12/2019 alle 13:20:25Alla faccia della cultura da internet
Per gentile concessione del CAMPER CLUB LA GRANDA. PESO CAMPER - CODICE DELLA STRADA - ART. 167 L'articolo 167 del codice della strada considera una tolleranza del 5% del peso arrotondato ai 100kg superiori. Pertantose consideriamo i 3.500kg + il 5% di tolleranza arriviamo a 3,675 arrotondati ai 3.700. Fino a 3.700 quindi non siamo sanzionabili. Tra i 3.700 ed i 3.900kg (10% del peso)la sanzione è di 36€ con una decurtazione di 1 punto dalla patente Tra i 3,901 e 4.200kg (20% del peso) la sanzione è pari ad € 80 con 2 punti decurtati dalla patente. In questo caso il mezzo resta fermo fino a quando non si abbassa il peso entro il 10% (3.900kg). Resta il fermo veicolo fino ad abbassamento peso e non è previsto il sequestro. Tra i 4.201 e 4.550kg (30%) la sanzione sale a 148€ e 3 punti decurtati dalla patente. Resta sempre il fermo veicolo fino a rientro al 10% del peso. NON E' APPLICABILE LA GUIDA SENZA PATENTE PERCHE' IL MEZZO E' STATO REGOLARMENTE IMMATRICOLATO DALLE AUTORITA' COMPETENTI PER LA GUIDA CON LA PATENTE B ( ovviamente è quanto attestato dal documento che è la carta di circolazione per mezzi fino a 35 Q. quali sono tipicamente i nostri). Per la Svizzera la tolleranza è del 3%. -l'articolo 169 non viene chiamato in causa a meno che non si superi il peso con l'aumento fuori limite delle persone... Circolazione con veicoli oltre il peso consentito: Ai sensi dell'art.167 c.d.s. il superamento della massa complessiva a pieno carico del veicolo è sanzionato - per i veicoli che abbiano una massa complessiva non superiore alle 10 t - in ragione della percentuale di superamento determinata dall'eccedenza. Alla massa massima viene applicata comunque una franchigia del 5% oltre la quale scattano le sanzioni. Esempio: autocaravan di massa massima a pieno carico di kg 3.500 che circola in realtà con una massa di kg 4.000. La sanzione viene applicata calcolando la differenza tra il peso riscontrato e la massa massima con l'aggiunta della franchigia: kg 4.000- (3.500+5%)= kg 325 = +9,3% della massa massima : pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 36,00 con la decurtazione di un punto dalla patente (art.167, comma 3, c.d.s. ). L’art. 167 del codice della strada al comma 3-ter stabilisce che per i veicoli di categoria M1 ad uso speciale autocaravan, se conformi alle norme sulle emissioni inquinanti Euro 5 e successive e dotati di controllo elettronico della stabilità, utenze interne alimentate a GPL o metano e pannelli solari, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quelle indicate sulla carta di circolazione. Quindi si prevede, attraverso una modifica dell’articolo 167 del codice della strada che, negli autocaravan, per il calcolo della massa massima non sia considerato il peso di accessori ed attrezzature di bordo, quando questi non superino complessivamente 1,5 tonnellate. Si ricorda che il codice della strada definisce gli autocaravan, anche noti con il termine di “camper” come veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. Come segnala la relazione illustrativa, la definizione della massa massima degli autocaravan assume rilievo ai fini della definizione dei soggetti abilitati alla guida di tali mezzi. Va preliminarmente rilevato che la collocazione al riferimento della “massa massima” degli autocaravan all’interno dell’articolo 167 che definisce il concetto diverso di “massa limite dei veicoli poteva risultare non del tutto congruo. Si potrebbe valutare, anche alla luce dei potenziali effetti pratici della disposizione una sua collocazione all’interno dell’articolo 116, il quale disciplina le patenti e le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli a motore. Infatti, l’articolo 116 del codice della strada, come da ultimo modificato con il decreto legislativo n. 59/2011, prevede, nel testo applicabile dal 19 gennaio 2013, che il conseguimento della patente B abiliti, a partire dai diciotto anni di età, alla guida dei seguenti veicoli: - autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; – ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. - agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli. Tali requisiti riproducono il contenuto dell’articolo 4 della direttiva 2006/126/CE. La medesima direttiva stabilisce che le disposizioni nella stessa contenute siano applicabili dal 19 gennaio 2013. Per questo motivo, attualmente risultano vigenti due testi dell’articolo 116 del codice, quello applicabile dal 19 gennaio 2013 e quello applicabile fino al 18 gennaio 2013 il quale comunque pure prevede che la patente B autorizzi la guida di autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t In molti casi il peso di attrezzature interne degli autocaravan (come gli apparecchi per la cottura dei cibi) fa sì che la massa massima di tali veicoli superi il limite dei 3500 Kg previsto per la guida con patente B, rendendo quindi necessario per la guida degli autocaravan il conseguimento di livelli superiori di patente. In particolare, si tratterebbe: - in base al testo dell’articolo 116 del codice applicabile fino al 18 gennaio 2013 della patente C che abilita alla guida, a partire dai diciotto anni di autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D (vale a dire autobus o comunque autoveicoli con più di otto posti a sedere) - in base al testo dell’articolo 116 del codice applicabile dal 19 gennaio 2013, della patente C1 che abilita alla guida, a partire dai diciotto anni di autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 (autoveicoli progettati per il trasporto di non più di 16 persone) o D (autoveicoli progettati per il trasporto di più di otto persone) la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg Effetto pratico della disposizione sarebbe invece quello di consentire, anche qualora la massa massima autorizzata dell’autocaravan superi i 3500 kg, la guida dello stesso con la patente B. La direttiva 2006/126/CE prevede, all’articolo 6, comma quarto, lett. b), che, in deroga al limite dei 3500 kg, gli Stati membri possano autorizzare, previa consultazione con la Commissione europea, la guida a soggetti con più di 21 anni ed in possesso da almeno due anni della patente B, di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg unicamente nel caso di autoveicoli essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all’uso che è stato loro assegnato. La direttiva 2007/46/CE, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, definisce all’allegato II la “massa massima” come “massa a pieno carico tecnicamente ammissibile” (inoltre, il precedente allegato I ricomprende ai fini del calcolo della massa anche la massa del conducente ed eventualmente quella dell’accompagnatore, valutata in 75 kg, nonché il serbatoio del carburante considerato pieno al 90 per cento). Avv. Comunitario Elena Discepoli
http://www.camperclublagranda.i...
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 26/12/2019 alle 15:22:02Giusto per cronaca quella è una mezza bufala (perché non aggiornata) che gira da qualche anno
Alla faccia della cultura da internet bla bla bla goditi il tuo nuovo mezzo se ti piace cucina e cucito, sappi che nel mio camper ci sono sia filo che padelle
In risposta al messaggio di emabarto del 24/12/2019 alle 16:03:43Pensa che io dopo 20 anni di patente C, stufo di visite e rinnovi ogni 5 anni, ho deciso di perderla e tenere solo la B.
Ciao a tutti, Ho provato a fare un p' di ricerche qui sul forum ma non o trovato molto al riguardo. essendo nuovo, compreprò il mio primo camper il prossimo anno, volevo chiedere il vostro parere al riguardo. Avrei quasil'intenzione di prendere la patente c1 e magari un mezzo superiore alle 3,5 t per queste considerazioni: - ho meno di 40 anni: quindi se il destino me lo concede potrei avere una lunga vita da patente C1; - vorrei rispettare le regole e viaggiare sicuro; - non vorrei essere troppo limitato e con il pensiero del peso. Oggi siamo in 2 ma se arrivano dei figli... ho paura che sia veramente facile sforare il peso. - domanda1: i mezzi omologati più di 3,5t hanno caratteristiche meccaniche diverse? tipo telaio, freni, sospensioni..? - domanda 2: si può reimmatricolare un mezzo da 3,5 t a di più? - domanda 3: pro e contro di un mezzo patente c1? vi ringrazio in anticipo e vi auguro buone feste!
In risposta al messaggio di Lord Grifone del 26/12/2019 alle 18:03:54Ti stanchi presto
Pensa che io dopo 20 anni di patente C, stufo di visite e rinnovi ogni 5 anni, ho deciso di perderla e tenere solo la B. Però io sono amante dei van, chissà magari da pensionato vorrei il Motorhome e rimpiangerò di aver buttato la C.
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 26/12/2019 alle 15:22:02Sono messo benino a camper, mi occupo di turismo gastronomico,
Alla faccia della cultura da internet bla bla bla goditi il tuo nuovo mezzo se ti piace cucina e cucito, sappi che nel mio camper ci sono sia filo che padelle