In risposta al messaggio di Panzer del 28/12/2019 alle 09:29:52Mi pare che tu sia davvero stato traumatizzato dall’esperienza con mezzi par C, non fai altro che inserire aneddoti parossistici di tuoi compagni di viaggio, tra multe col tutor e limitatori . Pare che lì qualcuno porti s...a! Si fa per sdrammatizzare dai...
Vittorio, un mio amico ha comprato anni fa un Carthago E-Line 44 meccanica Mercedes 6 cilindri cambio automatico, la sua centralina era criptata impossibile vitaminizzarla, cavalli in quantità se non ricordo male 170/180,una coppia esuberante, però velocità massima 90 km h, un veicolo straordinario trazione posteriore telaio Alko ecc ecc, i concessionari Mercedes interpellati non riuscirono a fare niente per sbloccarla. Contemponaneamente un altro prese il modello 47 lievemente più lungo meccanica ducato 3000, nessuna limitazione, non ti dico gli sfottò in un viaggio in Irlanda...
In risposta al messaggio di Panzer del 28/12/2019 alle 12:22:54Michele scusami, ma proprio non capisco che esempio sia. Vuoi dire che i mezzi over 35 possono andare solo a 90km/h? O che hanno il limitatore? O...?
Vittorio l’esempio era per la Velocità. io ho la super patente tra l’altro internazionale per pilotare veicoli con cavalleria fuori dalla ragione, una volta era obbligatoria per essere in regola, ora è in uno scrigno dei ricordi insieme alla licenza FMI, ecc ecc panzer Robin
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 28/12/2019 alle 14:29:07Vittorio! Voglio dire che la foto pubblicata ha due veicoli immatricolati nello stesso anno, entrambi omologati 4.200 kg, il Mercedes era bloccato solo come velocità max, il Fiat ducato era libero da vincoli.
Michele scusami, ma proprio non capisco che esempio sia. Vuoi dire che i mezzi over 35 possono andare solo a 90km/h? O che hanno il limitatore? O...?
https://ec.europa.eu/transport/...
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 28/12/2019 alle 11:52:41Categoria M1 che non risulta trattata nel momento in cui gli enti proprietari delle strade devono riferirsi alle categorie di veicoli. Valgono infatti gli articoli da 48 in poi dove le categorie sono AUTOVEICOLI, AUTOVETTURE, AUTOCARAVAN, AUTOCARRI. In tale senso tutta la segnaletica di cui al regolamento di attuazione e i simboli dei pannelli integrativi che ben possono anche contenere l'indicazione in lettere (Es. Autovetture anziché il simbolo).
Scusa Chorus, non capisco cosa dovrebbe significare di diverso dal quanto esposto finora. Se nell’art. 47, comma 2.b ravvedi qualcosa di contraddittorio rispetto al fatto che gli autocaravan siano classificati M1, percortesia spiegamelo perché proprio non ci arrivo. E peraltro fatico a capire se dobbiamo considerare sbagliato che mezzi come il mio o quello di Marino siano M1. Grazie!
In risposta al messaggio di chorus del 28/12/2019 alle 15:09:26Questa é interessante, però non vedo articoli che dicono a che velocità devono andare gli autocaravan ma lo leggo solo nelle categorie.
Categoria M1 che non risulta trattata nel momento in cui gli enti proprietari delle strade devono riferirsi alle categorie di veicoli. Valgono infatti gli articoli da 48 in poi dove le categorie sono AUTOVEICOLI, AUTOVETTURE,AUTOCARAVAN, AUTOCARRI. In tale senso tutta la segnaletica di cui al regolamento di attuazione e i simboli dei pannelli integrativi che ben possono anche contenere l'indicazione in lettere (Es. Autovetture anziché il simbolo). La categoria m1 e la parificazione è un' invenzione di noi camperisti, perché fa comodo la nota equazione camper = autovettura = M1. Il mio, il tuo camper, e quello di tutti, sono omologati M1, ma sono autocaravan, non autovetture. Io dentro al mio camper faccio cose che dentro alla mia auto non faccio, dentro al mio camper dimoro (e viaggio), mentre nella mia auto viaggio soltanto.
In risposta al messaggio di chorus del 28/12/2019 alle 15:09:26Bene, d’accordo.
Categoria M1 che non risulta trattata nel momento in cui gli enti proprietari delle strade devono riferirsi alle categorie di veicoli. Valgono infatti gli articoli da 48 in poi dove le categorie sono AUTOVEICOLI, AUTOVETTURE,AUTOCARAVAN, AUTOCARRI. In tale senso tutta la segnaletica di cui al regolamento di attuazione e i simboli dei pannelli integrativi che ben possono anche contenere l'indicazione in lettere (Es. Autovetture anziché il simbolo). La categoria m1 e la parificazione è un' invenzione di noi camperisti, perché fa comodo la nota equazione camper = autovettura = M1. Il mio, il tuo camper, e quello di tutti, sono omologati M1, ma sono autocaravan, non autovetture. Io dentro al mio camper faccio cose che dentro alla mia auto non faccio, dentro al mio camper dimoro (e viaggio), mentre nella mia auto viaggio soltanto.
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 28/12/2019 alle 16:35:07Ci sono delle circolari MIT (che richiamano la direttiva 98/14/CEE e le successive che l'hanno integrata) che definiscono l'autocaravan un veicolo ad uso speciale.
Bene, d’accordo. Concorderai pertanto che la definizione di autocaravan (ben e specificamente inserita nell’art. 54, comma 1 lettera m) è chiaramente distinta dagli autoveicoli ad uso speciale (stesso art e comma,lettera g), dagli autocarri e dagli autobus. pertanto essendo gli autocaravan una categoria a parte rispetto alla citata classificazione, e non trovando alcun riferimento agli stessi nelle classificazioni dei limiti, siamo in una condizione di vuoto normativo. Fin qui concordi?
In risposta al messaggio di Grinza del 28/12/2019 alle 16:34:23La verità è che l'autocaravan non se lo fila nessuno: d'altra parte in Italia esistono circa 230 mila camper su un parco circolante di veicoli a motore di circa 40 milioni di unità.
Questa é interessante, però non vedo articoli che dicono a che velocità devono andare gli autocaravan ma lo leggo solo nelle categorie.
In risposta al messaggio di chorus del 28/12/2019 alle 17:11:04A dire il vero l’autocaravan, prima di essere definito tale dal CDS veniva immatricolato come veicolo ad uso speciale.
Ci sono delle circolari MIT (che richiamano la direttiva 98/14/CEE e le successive che l'hanno integrata) che definiscono l'autocaravan un veicolo ad uso speciale. Ciò detto, per analogia io (cioè un tizio che non ha alcunacompetenza giuridica) faccio rientrare i camper nei limiti di velocità previsti dall'art. 142, terzo comma, lett. g), e anche h) nell'ipotesi in cui esistano (credo esistano) camper con MTT > a 12 tonnellate. Con buona pace di tutti noi, credo che questo sia il ragionamento fatto da chi ha programmato i tutor. Io comunque viaggio a 95 kmh (di tachimetro, prima che qualcuno dica che l'unico strumento attendibile per misurare la velocità è il navigatore gps).
In risposta al messaggio di chorus del 28/12/2019 alle 17:16:20Vero ognuno ha il suo codice della strada, basta leggere tutto quello che accade in questi forum
La verità è che l'autocaravan non se lo fila nessuno: d'altra parte in Italia esistono circa 230 mila camper su un parco circolante di veicoli a motore di circa 40 milioni di unità. Sono 13 anni che frequento questo forume il vuoto normativo sui camper continua a stimolare le più fantasiose interpretazioni. Sui limiti di velocità over 35 quintali: spiegami perché un camper deve avere un limite rispetto al furgone su cui è allestito. PS ricordo che l'istruttore di scuola guida per la patente C mi diceva che ognuno di noi ha il proprio codice della strada: aveva assolutamente ragione.
In risposta al messaggio di Marino2 del 28/12/2019 alle 17:07:44Io concordo con te non tanto per la categoria M1, quanto piuttosto perché la definizione di autocaravan non prevede alcun riferimento al PTT, cosa che avviene per tutti gli altri veicoli attraverso la categoria
Per come la penso io al riguardo, in particolare tra gli autocaravan fino ai 35 q.li e gli over 35 q.li essendo entrambii catalogati come M1 vengono considerati alla stessa stregua, salvo limitazioni di circolazione dovutial peso od alle dimensioni (come tutti i mezzi che superano i sette metri che a prescindere dasl peso non possono viaggiare nella terza corsia autostradale) A conferma di quanto sopra è stata pure annullata, per rispettare le normative europee , la revisione annuale, anche qui pari alle auto, e per quanto riguarda i limiti di velocità, anche se l'interpretazione di qualche tutore dell'ordine è piuttosto soggettiva, si ha più di una conferma che i giudici di pace e le prefetture applicano la legge nel modo corretto annullando le sanzioni. D'altronde noi con gli over 35 q.li non siamo di certo tenuti ad esporre i simboli con i limiti di velocità, come invece hanno tutti i mezzi che ne sono soggetti , vedi bus ed autocarri. Ciò non toglie che viaggiare alla guida di un camper deve comportare una maggiore attenzione e prudenza rispetto a quando si è alla guida di un auto limitando la velocità ad andature più consone alle dimensioni del mezzo ed alle condizioni di traffico.
In risposta al messaggio di Grinza del 28/12/2019 alle 17:42:28Ho attraversato l'Italia dieci giorni fa con il mio camper, dalla costa ionica calabrese ad Orvieto, circa 780 km il primo giorno partendo alle 10,30 ed arrivando a destinazione verso le 20 con soste per pranzo e rifornimenti, il giorno dopo arrivo a Torino verso le 15, ho sempre mantenuto una velocità di 100 km/h , salvo limitazioni per lavori ecct. Direi che per un camper è una velocità adeguata per viaggiare in tranquillità e rilassati, molto di più di quando viaggio in auto dove i 130 mi vanno stretti e devo fare attenzione e non superarli.
Vero ognuno ha il suo codice della strada, basta leggere tutto quello che accade in questi forum Io viaggio a 100-110 km/h normalmente più sui 100 proprio per evitare noie con i tutor (anche se quelli nuovi si sono adeguati)però, se serve fare un sorpasso per togliermi dall’impiccio, aumento quanto basta. Di media riesco a fare 9-9,5 km/l ma se aumento la velocità i consumi aumentano sensibilmente e alla fine il tempo che guadagno in strada lo perdo a far gasolio, se devo viaggiare molto mi impongo di fermarmi (di giorno) ogni 3 ore e appena sento il sonno entro 15 minuti mi fermo, che siano le 21 o le 24, non rischio perché so che la voglia di dormire mi aumenta in modo esponenziale. Mi è capitato viaggiare con amici e lasciarli andare perché volevo/dovevo fermarmi. Stazione radio su ‘Radio Italia’ cruise controll disattivato, acqua a mio fianco e via...
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 28/12/2019 alle 17:47:12Come ho già scritto più volte, viaggiare in autostrada a 100 km/h mi va più che bene, però se veramente fossimo assoggettati agli stessi limiti degli autocarri saremmo obbligati ad esporre gli adesivi circolari con i limiti di velocità, cosa che non è richiesta nè in fase di revisione nè da contestazioni della polizia stradale, che la normativa non sia chiara al riguardo è vero, ma finchè non viene integrata da norme precise noi siamo M1 a tutti gli effetti,
Io concordo con te non tanto per la categoria M1, quanto piuttosto perché la definizione di autocaravan non prevede alcun riferimento al PTT, cosa che avviene per tutti gli altri veicoli attraverso la categoria Sarà un refuso?
In risposta al messaggio di Szopen del 28/12/2019 alle 19:04:53Qualcosa non torna, la revisione è biennale e la velocità è 130 km/h, ci sono qui su COL ricorsi vinti al riguardo facendo riferimento alla classe M
Ad ogni modo non è vero che non c'è nulla al riguardo anzi, a parte il fatto che qualcuno abbia voluto categorizzare gli/le autocaravan in una categoria di coModo, in Italia o comunque in buona parte delle autostrade italianevige tuttora il limite di 130 kmh solo per i veicoli fino a 3,5t. L’art. 54, comma 1, lettera m) del Codice della Strada definisce con il termine autocaravan: “veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al traspor- to e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente”. L’autocaravan (vedi Direttiva 70/156/CEE - modificata dalla Direttiva 2001/116/CE), quale veicolo finale allestito, va inquadrato esclusivamente nella categoria internazionale M (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente). In relazione alla categoria M di inquadramento ed alla Direttiva 96/96/CE, tutte le autocaravan rientrano tra “i veicoli a motore destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, sedile del conducente escluso, non è superiore a otto posti” e pertanto la periodicità del controllo tecnico (visita di revisione) è disposto a partire dal quarto anno seguente a quello di immatricolazione e successivamente ogni due anni (vedi D.M. 6 agosto 1998, n. 408), ma per le autocaravan con massa massima complessiva superiore a 3,5 t. viene confermata la stessa periodicità per effettuare le visite di revisione annuale. In relazione alla categoria M ed al peso complessivo del veicolo superiore a 3,5 tonnellate, si rappresenta che le autocaravan non hanno l’obbligo del montaggio delle strisce posteriori e laterali retroriflettenti prescritte nell’art. 72, comma 2-bis, del Codice della Strada; infatti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare prot. 302/MOT1 del 24.03.2005 ha precisato che rientrano nel campo di applicazione solo i veicoli per trasporto di cose, compresi quelli classificati per uso speciale o per trasporti specifici, la cui massa complessiva a pieno carico supera le 3,5 tonnellate, appartenenti alle categorie internazionali N2, N3 (autocarri) e O3, O4 (rimorchi). Tenuto conto che le autocaravan sono inquadrate nella categoria M, si precisa che i limiti di velocità massima che gli stessi veicoli dovranno rispettare sono quelli generali indicati nei commi 1 e 2 dell’art. 142 del Codice della Strada (130 km/h in autostrada, 90 km/h nelle strada extraurbane secondarie, ovvero hanno gli stessi limiti imposti alle autovetture fino a 3,5 tonnellate di peso complessivo, mentre se tale peso viene superato il limite di velocità è ridotto rispettivamente a 80 km/h e 100 km/h). Si precisa che in caso di traino di carrello TATS il complesso veicolare diventa un autotreno (a prescindere da peso complessivo del veicolo) e pertanto i limiti di velocità sono comunque determinati a 80 km/h in autostrada e 70 km/h nella viabilità ordinaria fuori dal centro abitato. Per quanto riguarda il trasporto dei passeggeri con autocaravan, si rappresenta che il numero dei posti ammesso è quello indicato sulla carta di circolazione. Tenuto conto che l’utilizzo ad alloggio, esclusivamente a veicolo fermo, vige solo per le caravan, appare evidente che tale prescrizione non è applicabile alle autocaravan. Personalmente per i pochi tratti cui talvolta sono costretto ad andare in autostrada andare a 80 kmh mi basta e mi avanza. Viaggiamo in camper per godere il più possibile di ogni singolo posto che visitiamo, ci è capitato che per raggiungere un area attrezzata a una ventina di km abbiamo impiegato quasi 2 giorni poiché strada facendo, abbiamo trovato un posto sul mare tale da poter lasciare il mondo intero così com'era. E' sempre un piacere discutere con tutti voi e vi auguriamo sempre il meglio.
In risposta al messaggio di Grinza del 28/12/2019 alle 20:19:16Come sempre parole a fiumi, in vacanza di legge tutto è il contrario di tutto.
Qualcosa non torna, la revisione è biennale e la velocità è 130 km/h, ci sono qui su COL ricorsi vinti al riguardo facendo riferimento alla classe M Mi riporti il codice o lettera del ministero? grazie
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 29/12/2019 alle 00:06:42Infatti ovviamente voglio pensare che sia tutto in buona fede ma c’é tanto sporco in rete, la Categoria M va a 130 km/h senza limiti per il peso, ma poi a 130 km/h non ci vanno i camperisti, almeno quelli responsabili.
Come sempre parole a fiumi, in vacanza di legge tutto è il contrario di tutto. Il testo riportato risale all’inizio del decennio che sta per finire, mi risulta sia originato da ASAPS e poi riportato da varie fonti. Inducein errore la vicinanza nel testo del riferimento alla circolare del MIT con la quale si sollevano gli autocaravan (e tutti i veicoli della categoria M) dall’utilizzo delle barre riflettenti, con la parte di testo legata ai limiti di velocità, sebbene la circolare citata nulla menzioni a tal riguardo. Purtroppo ennesima interpretazione di una parte, sebbene autorevole, ma non titolata ad emettere disposti per l’applicazione delle norme. Certo è che, come già riportato precedentemente, i tutor non sono più tarati in modo così ferreo, e pare esistano più casi di ricorsi accolti. Ho già espresso il mio pensiero alcuni post addietro, e di certo non mi batto per permettere a mezzi che pesano 4 tonnellate o più (e baricentri altissimi, oltre che rigidità strutturale opinabile) di sfrecciare a 130 km/h. Non dimentichiamo però che questo vale per tutti i mezzi, indipendentemente dal PTT omologato, altrimenti la sicurezza è solo un paravento per bypassare le regole...