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Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP)
La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni è una tassa federale che dipende dal peso totale del veicolo, dal livello di emissione nonché dai chilometri percorsi in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.
Essa deve essere riscossa su tutti i veicoli a motore e i loro rimorchi che
* hanno un peso totale superiore a 3,5 tonnellate,
* servono al trasporto di merci e
* sono immatricolati in Svizzera o all’estero e percorrono la rete viaria pubblica svizzera.
Veicoli immatricolati all'estero
Informazione: conseguenze sulla TFTP della sentenza del Tribunale amministrativo federale relativa alla TTPCP e tariffe applicabili dal 1° gennaio 2010
Nella sua sentenza del 21 ottobre 2009, il Tribunale amministrativo federale ha accolto il re-clamo presentato dai trasportatori contro l’aumento della tassa sul traffico pesante commisu-rata alle prestazioni (TTPCP) dal 1° gennaio 2008. A metà novembre 2009, il capo del Dipar-timento federale delle finanze (DFF) e quello del Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) hanno deciso di contestare la sentenza davanti al Tribunale federale.
Dal 4 novembre 2009, per la TTPCP si applicano soltanto le aliquote degli anni 2005 - 2007. Il Consiglio federale ha deciso che la sentenza relativa alla TTPCP non è applicabile alla tassa forfetaria sul traffico pesante (TFTP) e pertanto non è possibile procedere allo stesso modo.
Di conseguenza, le tariffe applicate nel 2008 e nel 2009 rimangono valide anche nel 2010.
Oggetto della tassa
Per gli autoveicoli pesanti per il trasporto di persone, i rimorchi abitabili, le automobili pesanti, gli autobus e autosnodati, i carri con motore, i trattori, i veicoli a motore per il trasporto di cose, che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h, nonché i veicoli a motore del ramo dei fieraioli e circhi che trasportano esclusivamente materiale per fieraioli o circhi o trainano rimorchi non assoggettati alla tassa, la tassa è riscossa sotto forma d'un importo forfetario.
Rimorchi
Per i rimorchi assoggettati alla tassa, trainati da autoveicoli non assoggettati alla tassa o assoggettati alla tassa forfetaria, la tassa è riscossa sul veicolo trattore sotto forma d'un importo forfetario.
La base per il calcolo
La base per il calcolo è il peso totale, risp. il peso rimorchiato dal veicolo trattore secondo la licenza di circolazione e il periodo di tassazione.
Periodo di tassazione
La tassa forfetaria può essere pagata per un giorno o per un periodo sino a 30 giorni consecutivi, per 10 giorni a scelta durante un anno, per uno o undici mesi consecutivi o per un anno. La tassa è pagata all'ufficio doganale all'atto dell'entrata in Svizzera
A seconda del genere di veicolo viene rilasciata una prova del pagamento modulo 15.91 o modulo 15.92. Il conducente del veicolo deve presentarla agli organi di controllo se ne fanno richiesta. Le persone con veicoli assoggettati alla tassa sprovviste d'una prova del pagamento valida devono annunciarsi ad un ufficio doganale occupato.
Riscossione presso gli uffici doganali non occupati o parzialmente occupati
Dal 1° gennaio 2006 i piccoli uffici non sono più occupati o lo sono solo parzialmente. Conformemente all’ordinanza sul traffico pesante presso i valichi non occupati vige per principio un divieto di circolazione per tutti i veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante che non sono muniti di prova del pagamento (mod. 15.91/15.92) valida.
Tuttavia, per consentire l’entrata nel nostro paese ai conducenti di veicoli assoggettati alla tassa forfetaria (autobus, autoveicoli e rimorchi pesanti abitabili, ecc.) e sprovvisti di prova del pagamento valida, l’Amministrazione federale delle dogane ha concluso con diversi punti di vendita (stazioni di rifornimento, chioschi, ecc.) degli accordi relativi alla riscossione della tassa sul traffico pesante.
Se l’ufficio doganale non è occupato, il conducente deve contattare telefonicamente la centrale d’intervento (CIN) della regione guardie di confine. Questa comunica il punto di vendita presso il quale è possibile dichiarare il veicolo per la riscossione della tassa. Dopo la dichiarazione telefonica, la tassa sul traffico pesante può essere pagata anche presso il più vicino ufficio postale mediante versamento sul conto della Direzione generale delle dogane.
Modificato da salito il 27/03/2010 alle 16:52:25