Pubblicato il 27/02/2009
Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
1. non vedenti e sordomuti;
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2,3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi.
Per quanto riguarda i sordomuti, l'art. 1 della Legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
I disabili di cui al punto 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge nr. 104 del 1992, certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap (di cui all'art. 4 della citata legge n. 104 del 1992) presso la ASL.
In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non risultano contemporaneamente, "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione". Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all'adattamento del veicolo.