Ivan Perriera, Presidente Nazionale della Federazione dei turisti itineranti Unione Club Amici, durante il Convegno tenutosi lo scorso 10 novembre, a Sarnano (MC), sul tema “Il turismo itinerante: risorsa post- terremoto”, ha coinvolto il Senatore
Giuliano Pazzaglini, comunicandogli il mancato inserimento nella legge di Bilancio n. 1334 dell’estensione per l’acquisto agevolato delle autocaravan con ’IVA al 4% a favore dei portatori di handicap (così come succede per le autovetture) e chiedendogli di presentare un emendamento già per la prossima approvazione della suddetta Legge di Bilancio.
Il sen. Pazzaglini ha subito condiviso la richiesta, promettendo un immediato intervento valutando, qualora non ci fossero state le condizioni di presentare un emendamento, di trattare l’argomento anche in sede di Decreto Legge.
Invece, il testo dell’emendamento promosso da Perriera e presentato dal senatore Pazzaglini è stato approvato dal Gruppo Parlamentare della Lega ed è in attesa del benestare da parte del Governo (ultimo scoglio prima dell’eventuale approvazione in “aula”).
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Non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo finale – ha dichiarato Ivan Perriera –
ma sono soddisfatto per il tentativo portato avanti dal Senatore Giuliano Pazzaglini, che si è attivato immediatamente per l’accoglimento dalla bozza d’emendamento, che gli ho inviato subito dopo il Convegno organizzato dai Club marchigiani aderenti alla nostra Federazione, ritenuto importantissimo per le famiglie di portatori di handicap. E’ risposta, questa del senatore Pazzaglini, che sarà foriera di futuri progetti, che punteranno allo sviluppo del turismo della nostra nazione a dimostrazione dell’impegno che l’Unione Club Amici vuole mettere in campo”.
L’emendamento è stato proposto in quanto il Ministero delle Entrate ha specificato che per le persone con disabilità e i loro familiari sono previste numerose agevolazioni fiscali.
Tra queste, quelle relative all’acquisto di veicoli, la detrazione delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza o per l’eliminazione delle barriere architettoniche, le agevolazioni per i non vedenti e per i sordi, quelle sugli acquisti degli ausili tecnici e informatici. Sono specificate le agevolazioni per l’acquisto dei veicoli nei punti:
Per l’acquisto dei veicoli sono concesse le seguenti agevolazione fiscali:
- la detrazione dall’Irpef del 19% del costo del veicolo
- l’aliquota Iva agevolata del 4% (invece di quella ordinaria)
- l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione.
Possono avvantaggiarsi delle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
- non vedenti e non udenti
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Relativamente al secondo punto - Aliquota IVA agevolata del 4% (invece di quella ordinaria), si precisa che l'Iva agevolata al 4% sull’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, spetta anche per l’acquisto contestuale di optional.
L’Iva ridotta si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto. E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, soltanto se il primo veicolo è stato cancellato dal Pra perché destinato alla demolizione. Anche per l’Iva, come per l’Irpef, se il veicolo viene ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Dopo aver stabilito le regole per la concessione e gestione dell’agevolazione si è ritenuto di precisare le categorie di veicoli per le quali è possibile ottenere le suddette riduzioni dell’IVA ed in sintesi:
Per la concessione di tali agevolazioni si è ritenuto di precisare che:
Note: per non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono le prime quattro
(1) è possibile fruire solo della detrazione Irpef del 19%
Non si possono richiedere le agevolazioni fiscali quando si acquista un quadriciclo leggero che può essere condotto senza patente (cosiddetto “minicar”).
Nell’emendamento è stato evidenziato che dalle note di specifica, quindi, le famiglie con:
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie
Non possono usufruire dell’agevolazione dell’IVA al 4% sull’acquisto di Autocaravan che, invece, risultano essere i veicoli più indicati per il trasporto e il trasferimento dei soggetti con handicap portati ad esempio nel paragrafo precedente.
Infatti, a nostro avviso, in presenza di handicap così invalidanti come quelli richiesti per l’applicazione della norma, il trasporto di tali soggetti con una normale autovettura è un’operazione molto difficoltosa, che costringe i loro familiari a dover limitare gli spostamenti e i viaggi sia per motivi di cure mediche (ormai sempre più frequenti e con distanze maggiori, per via della razionalizzazione dei costi sulla sanità pubblica e successiva chiusura di tantissimi plessi ospedalieri).
L’utilizzo di sedie a rotelle, il più delle volte di grosse dimensioni per i soggetti affetti da tali problemi, l’indiscussa necessità di attrezzature indispensabili per la loro stessa sopravvivenza (ivi compreso l’abbigliamento e attrezzature mediche indispensabili e giornaliere). Risulta, quindi, evidente che l’esclusione delle autocaravan dalle categorie di veicoli agevolabili è un controsenso rispetto alle effettive necessità che i soggetti con handicap.
Fra l’altro, il minore introito IVA da parte dello Stato per la concessione di tale detrazione sarebbe ampiamente compensato dall’aumento delle vendite di tali veicoli da parte di famiglie che ad oggi non possono acquistare le autocaravan anche per l’eccessivo costo dell’IVA.
Per quanto sopra
Il senatore Pazzaglini ha presentato l’emendamento, per ora accettato dal Gruppo Parlamentare, per chiedere di eliminare, dopo la parola Autocaravan, il richiamo: “(1)”; e successivamente alla tabella che venisse tolta la dicitura: “(1) è possibile fruire solo della detrazione Irpef del 19%;”.
Adesso manca solo l’approvazione del Governo ma vista la dichiarata condivisione espressa dal Ministro Centinaio, durante il convegno APC di Roma, i proponenti ritengono di poter essere ottimisti sull’approvazione dell’emendamento anche da parte del Governo.