In risposta al messaggio di torino del 12/03/2023 alle 21:42:37Io inizierei a farmi da dire da loro perché non puoi.
Buonasera a tutti, ho di recente acquistato un appartamento in un casale composto da 5 unità abitative, ognuna con un terreno adiacente di proprietà. Sul mio terreno ho parcheggiato il mio camper. Gli altri condomini mihanno detto che il camper lì non ci può stare, e mi hanno detto che prima o poi dovrò toglierlo. Potete aiutarmi a capire se hanno ragione o se è mio diritto parcheggiare il mezzo sul mio terreno? Molte grazie.
In risposta al messaggio di Subalpino del 12/03/2023 alle 23:55:07Grazie. E una corte di pertinenza esclusiva, che io ho recintato. Si appellano al diritto di panorama...
Concordo con giorgioste. Devi chiarire meglio a cosa ti riferisci per terreno privato in un contesto condominiale. Di solito quando si parla di condomini ci si riferisce a oggetti censiti al catasto immobili, che possonoessere anche pertinenze o posti auto scoperti ma con specifica destinazione d’uso. In pratica, sulla planimetria catastale e/o su quella allegata al regolamento di condominio come viene indicato quel “terreno”?
In risposta al messaggio di torino del 13/03/2023 alle 07:11:55
Grazie. E una corte di pertinenza esclusiva, che io ho recintato. Si appellano al diritto di panorama...
In risposta al messaggio di Furio59 del 13/03/2023 alle 08:43:58Sono d'accordo con te.
Inimicarsi il vicinato significa poi vivere male, indipendentemente che il regolamento di condominio (fa fede quello) permetta il parcheggio di un camper nelle aree comuni. Anche se non ne facesse menzione, alla primariunione potrebbe essere oggetto di discussione, con relativa delibera a tuo sfavore. Adire azioni legali costerebbe più di un rimessaggio a pagamento. Occhio anche ai dispetti, la cattiveria degli esseri umani non ha limiti.
artt. 905 e 906 c.c.
non si possono aprire vedute dirette sul fondo vicino ad una distanza inferiore a 1,5 ml., né oblique o laterali a distanza inferiore a 75 cm., ove si sia acquistato il diritto ad aprirle ad una distanza inferiore si ritiene che il diritto di veduta sia oggetto di una servitù. Costituisce quindi servitù di veduta il diritto del proprietario del fondo dominante di guardare e affacciarsi sulla proprietà c.d. servente del vicino ad una distanza inferiore rispetto a quella stabilita dalla legge[11].In risposta al messaggio di torino del 12/03/2023 alle 21:42:37Ma i tuoi vicini in quel terreno cosa ci tengono?
Buonasera a tutti, ho di recente acquistato un appartamento in un casale composto da 5 unità abitative, ognuna con un terreno adiacente di proprietà. Sul mio terreno ho parcheggiato il mio camper. Gli altri condomini mihanno detto che il camper lì non ci può stare, e mi hanno detto che prima o poi dovrò toglierlo. Potete aiutarmi a capire se hanno ragione o se è mio diritto parcheggiare il mezzo sul mio terreno? Molte grazie.
In risposta al messaggio di ezio59 del 13/03/2023 alle 13:16:50Ma tutto questo si applica a qualcosa di "fisso", una costruzione, una veranda, un albero.
Penso che questo chiarisca un po' i fatti che in questo momento non si conoscono completamente: Il diritto di veduta consiste nella facoltà del proprietario alle c.d. inspectio e prospectio nel fondo vicino, ovverodi guardare e sporgersi sulla proprietà altrui. Questo è riconosciuto dall’art.907 C.C. e si sostanzia nel divieto di “fabbricare” ad una distanza inferiore a tre metri dalla veduta. Il divieto riguarda sia le vedute dirette che quelle oblique o laterali. Ove la veduta venga esercitata da un balcone, poi, su ogni lato del medesimo si potranno esercitare sia una veduta diretta frontale che due vedute laterali[8]. Come insegnano dottrina e giurisprudenza, la veduta può essere esercitata sia in proiezione orizzontale che verticale (c.d. veduta in appiombo), dovendosi nel primo caso calcolare la distanza dal limite esterno del balcone (ringhiera o parapetto) e, nel secondo caso, dalla base del medesimo. La citata prescrizione tuttavia, ha quale presupposto che la parte che pretende il rispetto delle distanze abbia acquistato il diritto di veduta[9], di cui assume la titolarità[10]. Considerato che il rispetto delle distanze connota, limitandolo, il diritto di proprietà, il diritto di veduta può di norma ritenersi sussistente in uno con il diritto di proprietà del bene dal quale la veduta può esercitarsi. Tuttavia, considerato che ai sensi degli artt. 905 e 906 c.c. non si possono aprire vedute dirette sul fondo vicino ad una distanza inferiore a 1,5 ml., né oblique o laterali a distanza inferiore a 75 cm., ove si sia acquistato il diritto ad aprirle ad una distanza inferiore si ritiene che il diritto di veduta sia oggetto di una servitù. Costituisce quindi servitù di veduta il diritto del proprietario del fondo dominante di guardare e affacciarsi sulla proprietà c.d. servente del vicino ad una distanza inferiore rispetto a quella stabilita dalla legge[11].
In risposta al messaggio di Subalpino del 13/03/2023 alle 14:46:34Se vuoi farti una cultura in merito, leggi il link al mio messaggio.
Ma tutto questo si applica a qualcosa di fisso, una costruzione, una veranda, un albero. Nel caso specifico basta che tu ogni volta che sposti il camper fai una foto del cortile vuoto e la certifichi con data certa. Hai voglia di far valere il diritto di cui sopra. Poi è evidente che subentrano le varie vendette commisurate al livello di civiltà dei condomini.
In risposta al messaggio di chorus del 13/03/2023 alle 17:34:31Giusto perchè sono pagato per non lavorare ho guardato questo link ma non ho trovato nessun collegamento OT. Mi pare che là si parli di terreno e qua di cortile, là di "campeggiare" qua di parcheggiare sotto casa.
Se vuoi farti una cultura in merito, leggi il link al mio messaggio. Si aprirà un topic di COL, che rimanda ad altri topic sull'argomento. Ciao!
In risposta al messaggio di Subalpino del 13/03/2023 alle 20:04:15Ecco le mie risposte al tuo messaggio.
Giusto perchè sono pagato per non lavorare ho guardato questo link ma non ho trovato nessun collegamento OT. Mi pare che là si parli di terreno e qua di cortile, là di campeggiare qua di parcheggiare sotto casa. Poi anch'ionon conosco i dettagli e non so chi abbia ragione, a differenza tua non conosco la giurisprudenza e neanche mi appassiona, preferisco andare a zonzo facendo lo zingaro abusivo, scaricare liquami e rifiuti in giro per il Sud Tirol. A parte fare per qualche anno l'amministratore di condominio, ai tempi dove non c'era google, mi sono sempre solo occupato di contratti di altra natura e fortunatamente supportato da veri legali.
In risposta al messaggio di giorgioste del 13/03/2023 alle 23:17:07Ho già replicato a Subalpino, cortesemente ti chiedo di leggere il mio messaggio.
Non capisco il legame cosa c’entra il parcheggio di un camper con l’installazione di roulotte fissate al suolo?
In risposta al messaggio di Furio59 del 13/03/2023 alle 08:43:58Concordo, la convivenza in condomini, se presa in un certo modo, può avere innumerevoli risvolti negativi, la cosa andrebbe vista in termini di fastidio reale e risolta col buon senso.
Inimicarsi il vicinato significa poi vivere male, indipendentemente che il regolamento di condominio (fa fede quello) permetta il parcheggio di un camper nelle aree comuni. Anche se non ne facesse menzione, alla primariunione potrebbe essere oggetto di discussione, con relativa delibera a tuo sfavore. Adire azioni legali costerebbe più di un rimessaggio a pagamento. Occhio anche ai dispetti, la cattiveria degli esseri umani non ha limiti.
In risposta al messaggio di chorus del 14/03/2023 alle 09:24:10Ho sbagliato il bottone, volevo rispondere a questa
Ho già replicato a Subalpino, cortesemente ti chiedo di leggere il mio messaggio. Ti ringrazio e spero di non averti fatto perdere tempo, buona giornata!
In risposta al messaggio di giorgioste del 14/03/2023 alle 10:03:02Noi non sappiamo, almeno io non lo so (ma ammetto sempre che la mia conoscenza dell'italiano è mediocre, avendo studiato poco), che cosa potrebbe fare l'autore del topic su quel terreno, o su quell'area perché forse è un cortile, con il proprio camper.
Ho sbagliato il bottone, volevo rispondere a questa visto che scrivevi di digitare su google quella frase, per curiosità mia l'ho fatto ma non trovo la pertinenza con l'argomento, ed è per quello che ho scritto. senzaintenzione di fare perdere tempo a nessuno tra l’altro neanche il link (che ieri non avevo aperto) mi sembra pertinente visto che il terreno privato veniva usato per campeggiare (si parlava anche di tendalino, ecc.) e non per parcheggiare il proprio camper nel proprio giardino
In risposta al messaggio di chorus del 14/03/2023 alle 10:11:08Hai ragione, ho basato la mia risposta su quello che avevo capito dalle sue righe, ipotizzando un semplice parcheggio, come tu hai interpretato diversamente.
Noi non sappiamo, almeno io non lo so (ma ammetto sempre che la mia conoscenza dell'italiano è mediocre, avendo studiato poco), che cosa potrebbe fare l'autore del topic su quel terreno, o su quell'area perché forse èun cortile, con il proprio camper. E così mi sono umilmente permesso di citare alcuni argomenti già ampiamente discussi su queste pagine, sperando fossero utili. Tutto qua. Ciao!