"Art.8 del Regolamentoid="size2">"
Il Team di Moderazione id="red">quote:> Se l'indicazione dello stallo "riservato" e' stata fatta dagli stessi vigili, e' chiaro che non ci sarebbe stata alcuna sanzione per debordo dallo stesso stallo. D'altra parte il Regolamento al CdS prevede che la lunghezza dello stallo H debba essere di almeno sei metri, come daOriginally posted by Giangi49
I vigili di un paese del Trentino ... mi hanno rovinato le vacanze. Mi hanno interdetto il parcheggio sulle righe blu nella zona lungolago. Potevo parcheggiare solo su uno stallo disabili piccolissimo e di conseguenza sarei uscito dalla sagoma e passibile di multa.>
fig. II.445/c
nell'art. 149.quote:Originally posted by Giangi49 In poche parole nel lungolago il disabile con il camper non ci può stare ed avrei dovuto fare un paio di km. a piedi per godermi il lago.>> Dalla descrizione dei fatti sembrerebbe tutto l'opposto. Vigente un'ordinanza sindacale che lìmita la sosta a pagamento sul lungolago alle autovetture (cfr. successivo intervento), a differenza di tutti i camperisti normoabili il camperista portatore di contrassegno H puo' sostare con il suo autocaravan sul lungolago se va ad occupare lo stallo "riservato". Certo deve accontentarsi del panorama disponibile in relazione all'ubicazione dello stallo "riservato" e non ha facolta' di scegliersi lo stallo del parcheggio (a pagamento) con il migliore panorama del lungolago.
quote:Originally posted by Giangi49 Tornando al mio problema sono stato multato perché ero sulle strisce blu ... e nel cartello delle righe blu vi è la figura di un’autovettura (parcheggio a pagamento solo per autovetture). Fatto foto in cui si evince che ero nella sagoma delle righe blu, che non intralciavo il traffico, che esponevo il contrassegnoid="red">, che il 90 per cento dei posti righe blu erano liberi.>> Davanti a questa segnaletica l'esposizione del contrassegno H su un autocaravan e' del tutto ininfluente, perche' non accorda alcuna agevolazione al camperista disabile rispetto al camperista normoabile. Entrambi hanno gli stessi-precisi-analoghi "strumenti" legali per opporsi ad una sanzione per sosta in luogo riservato ad altra categoria di veicolo, ed il contrassegno H non ha alcuna rilevanza nella fattispecie. Nel forum "normative" sono archiviate le numerose discussioni sulla analoga sanzione che Anto57 si e' fatto volontariamente contestare qualche anno fa a Marina di Grosseto. Dopo il primo ricorso perso nei confronti del Prefetto, Anto57 ha avuto successivamente ragione da parte del GdP in sede di opposizione all'ordinanza-ingiunzione prefettizia, come da sentenza pronunciata nello scorso mese di dicembre (cfr. https://forum.camperonline.it/#=87650 ).
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 30/07/2010 22:37:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non sono concorde, forse perché non ho compreso il senso dei tuoi vari post. Il contrassegno disabili NON ESONERA dallo eventuale pagamento del parcheggio, ma AUTORIZZA qualunque veicolo usato al servizio del DISABILE a sostare ovunque sia consentita la sosta ad una qualunque veicolo. Il contrassegno AUTORIZZA l'uso di corsie preferenziali riservate ad autobus, taxi, forze dell'ordine, ecc., AUTORIZZA l'ingresso nelle ZTL... ecc... Quindi l'aver subito una contravvenzione per aver parcheggiato un CAMPER munito di CONTRASSEGNO DISABILI in zona riservata alle autovetture è di per se una violazione perché il camper è a tutti gli effetti di legge una autovettura (M1) ma soprattutto sussiste la violazione del diritto del DISABILE a sostare. La Corte di Cassazione nella sentenza non ha detto che il disabile non deve sostare fuori dello stallo per disabili, ha detto che il disabile non ha diritto a sostare GRATIS (salvo concessioni locali dei vari sindaci). La sosta di un QUALUNQUE VEICOLO (anche una motobetoniera) al servizio del DISABILE non può essere considerata violazione del CdS in nessun caso se la sosta è effettuata ove consentita la sosta ad un qualunque veicolo. Altra cosa se l'amico è stato multato per non aver pagato il parcheggio! Ma se la multa è stata erogata per aver sosta in zona per ALTRE CATEGORIE sussiste un DOPPIO ABUSO: -contro il disabile (l'abuso più grave in assoluto); -contro un veicolo appartenente alla stessa categoria della autovetture. Certamente non ho compreso il tuo pensiero. Se puoi chiarisci meglio. Ciao
quote:Originally posted by Giangi49 Riguardo alla mia multa in Trentino ho chiesto via e-mail, ... Mi hanno risposto quanto segue Nel Comune di ********** chi ha con sè, ed è titolare di regolare contrassegno disabili può sostare : - negli spazi gialli riservati, - negli stalli di colore bianco con sosta a disco orario, per il tempo illimitato senza alcun obbligo di porre in funzione l'indicatore orario di arrivo, - negli stalli di colore blu con sosta a pagamento, per il tempo illimitato senza alcun obbligo di esporre la ricevuta di pagamento. Distinti Saluti.id="blue"> QUINDI... Da ciò deduco che non sono stato multato perchè non ho pagato il ticket (avrebbero potuto) ma perchè non hanno recepito che il camper al mio servizioid="red"> è un'autovettura.>> Tutti gli autocaravan sono autoveicoli di categoria M1 (come le autovetture) e rientrano, ai fini della segnaletica stradale, nella categoria di veicoli indicata con il seguente pannello integrativo (fig. II.4/a) Non sono soltanto gli autocaravan che espongono il contrassegno H a fruire dell'equiparazione con le autovetture. Per gli agenti di P.L. intervenuti ed in base alla locale interpretazione della norma, un qualunque autocaravan non rientra invece tra i veicoli cui la sosta sarebbe riservata ai sensi della segnaletica cola' apposta, a prescindere dall'eventuale esposizione del contrassegno H, che non puo' attribuire alcuna agevolazione nel caso specifico.
quote:Originally posted by Giangy49 ... ma se anche tra di noi ci consigliamo di ..., come potremo mai far valere i nostri diritti.>> Mi pare ovvio affermare che i propri diritti pòssano essere legittimamente reclamati soltanto se sono correttamente individuati. E non siano invece il risultato di "leggende metropolitane" e/o di personali (ed "interessate") valutazioni. Allora, a mio avviso, e' opportuno innanzitutto distinguere la pertinente sede di approfondimento delle questioni da te poste, che riguardano due aspetti tra loro indipendenti. Da una parte le disparita' di trattamento, disposte da alcune pubbliche amministrazioni, nei confronti dei conducenti di autocaravan rispetto ai conducenti di autovetture (od altri veicoli), che sono state ripetutamente analizzate ed approfondite nella sezione del forum COL dedicato alle "normative". Davanti a questa disparita' di trattamento (cioe' il divieto di sosta solo per autocaravan oppure il parcheggio riservato solo alle autovetture) l'esibizione del contrassegno H su un autocaravan e' quasi del tutto ininfluente rispetto ad un autocaravan che ne sia privo. Infatti, qualora al divieto sia associata anche la rimozione forzata dell'autocaravan, l'esposizione del contrassegno H esclude l'applicazione della stessa rimozione al veicolo su cui e' esposto. E nient'altro. Dall'altra parte ci sono invece i "diritti" che il contrassegno H accorda a qualunque automobilista, a prescindere dalla categoria del veicolo sul quale viene esposto e che possono essere propriamente oggetto di questa sezione del forum. Limitando qui la trattazione ai casi di sosta, il veicolo puo' essere collocato negli stalli con delimitazione: - bianca con sosta regolamentata a tempo, illimitatamente a differenza degli altri veicoli soggetti all'esposizione del "disco-orario" (od altro similare dispositivo); - gialla con l'apposito simbolo tracciato a terra (quale stallo pro-quota di 1 su 50 di un parcheggio), illimitatamente; - gialla in presenza del segnale verticale Fig. II.79/a (quale eccezione al divieto di sosta e senza assegnazione numerica a specifico contrassegno), illimitatamente; - blu, gratuitamente soltanto se nell'area di parcheggio non viene rispettata la proporzione di uno stallo H ogni 50 stalli o frazione oppure se gli stalli H presenti nell'area di parcheggio sono occupati da veicoli senza il pertinente contrassegno. Al di fuori dei casi di sosta suesposti, il titolare di un contrassegno H puo' ovviamente collocare il proprio veicolo dovunque la sosta sia consentita ai veicoli senza contrassegno ma assoggettandosi alle stesse condizioni. Nei lìmiti della mia conoscenza della materia [1] e ben disponibile a correzioni debitamente motivate, cioe' con la precisa indicazione della fonte normativa a sostegno di una eventuale differente opinione. ------------------------------ [1] DPR 503/1996 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Art. 10 - Parcheggi 1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non e' inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario. 3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori. Art. 11 - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili 1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorita' competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purche' cio' non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta. 2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele. 3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico limitato" e "nelle aree pedonali urbane", cosi' come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora e' autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilita'. 4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12. 5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili. 6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Art. 12 - Contrassegno speciale 1. Alle persone con capacita' di deambulazione sensibilmente ridotta e' rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo. 2. Il contrassegno e' valido per tutto il territorio nazionale. 3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.id="green">id="size1">
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 11/08/2010 14:07:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> e quindi?
quote:Originally posted by Giangi49 A questo punto ho capito che: 1) [...omissis...] 2) [...omissis...] 3) non sono sicuro di quanto leggo nei diritti del disabile usufruitore di camperid="blue"> ...id="red">>> I diritti connessi alla titolarita' del contrassegno H sono tali a prescindere dal veicolo utilizzato. Cio' premesso, affinche' tu possa essere sicuro di quanto leggo, devi previamente accertare la sicura attendibilita' di chi ha scritto le opinioni che vai a lèggere.
quote:Originally posted by Prof.AntonioCalosci .... Quindi l'aver subito una contravvenzione per aver parcheggiato un CAMPER munito di CONTRASSEGNO DISABILI in zona riservata alle autovetture è di per se una violazione perché il camper è a tutti gli effetti di legge una autovettura (M1) ma soprattutto sussiste la violazione del diritto del DISABILE a sostare.id="blue"> .... Ma se la multa è stata erogata per aver sostato in zona per ALTRE CATEGORIE sussiste unid="blue"> DOPPIO ABUSOid="blue">: -contro il disabile (l'abuso più grave in assoluto)id="blue">; -contro un veicolo appartenente alla stessa categoria della autovetture. Certamente non ho compreso il tuo pensiero. Se puoi chiarisci meglio.id="red">>> Mi spiace di non essere riuscito ad esprimermi in modo da far risultare comprensibile la mia opinione. Per mettermi in condizione di inquadrare meglio la materia (e, se del caso, rettificare le mie considerazioni) mi dovresti cortesemente precisare da quale fonte normativa tu abbia tratto i "diritti" proclamati nelle affermazioni evidenziate in bluid="blue"> in relazione allo specifico contesto.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 11/08/2010 14:57:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Posso citare l'art. articolo 188 del CdS: Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide 1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento. 2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate. 3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato. 4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. 5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. Regolamento Art. 188 Art. 381. - Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide (art. 188 C.s.). 1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide. 2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5. (...OMISSIS...) id="blue"> Detto articolo (e relativo regolamento) non specifica né quale TIPOLOGIA di veicolo (e neppure una o più targhe) debba o non debba essere usato dal disabile ancorché trasportato da terzi (vedi caso non vedenti, epilettici, ecc...). Detto articolo parla solo di VEICOLO (in senso generico) AL SERVIZIO del disabile e non specifica altro. L'aver multato un camper, una corriera, un furgone o un trattore muniti di contrassegno H per sosta riservata ad altra tipologia di veicolo costituisce violazione del diritto del disabile a sostare. Come tale siamo di fronte ad un ABUSO PENALE come sostenuto dai miei avvocati che per simili circostanze, oltre ad aver presentato ricorso, hanno denunciato penalmente il vigile (prossima prima udienza a gennaio 2011). Per la cronaca la contravvenzione fu fatta per aver usato un FURGONE categoria N1 al servizio di mia moglie! In quella occasione chiamai addirittura i Carabinieri che redassero un verbale sull'accaduto. Ovviamente non solo non ho ancora pagato nessuna multa ma soprattutto non ho spostato il furgone di un solo centimetro. Ciao
quote:Originally posted by Prof.AntonioCalosci Posso citare l'art. articolo 188 del CdS: [...omissis...] [1]id="red"> L'aver multato un camper, una corriera, un furgone o un trattore muniti di contrassegno H per sosta riservata ad altra tipologia di veicolo costituisce violazione del diritto del disabile a sostare. [2]id="red">>> [1]id="red"> Ritengo di conoscere l'art. 188 CdS, senza necessita' che tu me ne trascriva il testo. [2]id="red"> Rinnovo quindi il mio quesito per sapere da quale fonte normativa tu abbia desunto il diritto del disabile all'inosservanza della segnaletica stradale in materia di sosta dei veicoli.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 11/08/2010 18:42:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [1] non avrei mai messo in dubbio la tua conoscenza del CdS. Devi tener conto che molti altri ci leggono e magari non sanno dove reperire tale articolo. [2] ti ritengo troppo intelligente per generalizzare in siffatto modo. Il disabile può sostare dove la sosta è consentita e non certo su strisce pedonali, per esempio. Quel che intendo è che non si può vietare la sosta su parcheggio per M1 ad un TIR se usato al servizio del disabile! Purché il TIR non crei GRAVE intralcio al traffico. Dare contravvenzioni a detto TIR è un abuso teso a limitare i diritti di sosta del disabile! Ciao
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 11/08/2010 19:16:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Scusi, a beneficio della discussione, può precisare in quale circostanza ha trasportato sua moglie su un furgone N1? Quale attività svolge il proprietario del veicolo? Grazie.