In risposta al messaggio di Giovanni del 07/02/2019 alle 11:08:18
Non riesco a trovare la lunga discussione in cui si parlava di questa novità del bombolone gpl per servizi di bordo da trascrivere sulla carta di circolazione; probabilmente non sono bravo con il pulsante 'Cerca' di questoforum, per cui riporto la mia esperienza su questa discussione abbastanza recente. Ho il bombolone regolare, ma non trascritto su libretto perché precedentemente non era possibile, prossimo alla scadenza dei 10 anni e, quindi, da sostituire; nel frattempo sono cambiate le regole dopo che il Ministero dell'Interno (e non il Ministero dei Trasporti) ha emanato la disposizione del divieto di rifornimento di Gpl se non risultante sulla Carta di Circolazione. Ora, stante alle informazioni ricevute, potrebbero essere trascritti sulla CdC solo i mezzi omologati all'origine con il bombolone. Alle mie osservazioni che il 99% dei camper non hanno questo attributo e che il serbatoio a doppia camera era fino ad ieri regolare, si sono attivati per chiedere chiarimenti al Ministero circa questa possibilità e l'esito del quesito dovrebbe essere disponibile non prima di un mese. Leggendo la dichiarazione che dovrebbe rilasciare il costruttore, però, non si legge che il costruttore deve dichiarare che il mezzo era già omologato all'origine per tale serbatoio quanto che è possibile installare il serbatoio rispettando alcune regole. Qui sul forum ci sono frequentatori del ramo gas e del ramo gpl: risultano novità? Come siamo aggiornati? Grazie per l'attenzione. Giovanni
http://lnx.dgtnordovest.it/joom...
In risposta al messaggio di himmer80 del 08/02/2019 alle 16:11:20Buona l idea, giusto è un peccato, vista la spesa, non potere usarla sempre, ma confido che le cose si regolarizzeranno, ci vorrà solo un po.
nel mio caso faccio presto..quando sono in italia smonto l'alugas e lascio due bombole normali ,mentre quando vado all'estero rimonto l'alugas ma avrei creduto che con il tempo il nostro legislatore abbia potuto regolarizzareanche queste ricaricabili unificando la normativa a quella UE dove in tanti altri paesi membri queste bombole sono regolari per poter fare rifornimento presso i distributori stradali ...non vorrei che chi ha spinto ad una norma a doc sia un po di parte essendo un costruttore italiano di serbatoi gpl e voglia accapparrarsi tutto il mercato italiano tagliando fuori queste comode ricaricabili
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In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/02/2019 alle 16:44:24inizio a credere che in italia non si arriverà entro breve ad una liberalizzazione di queste bombole ricaricabili perchè le comprerebbero tutti gli utilizzatori per i svariati utilizzi dove serve una bombola mobile ed andrebbero a pestare i piedi alle grandi società petrolifere che in italia hanno ancora il monopolio sul trasporto e stoccaggio di gpl per questo utilizzo , se vuoi una bombola trasportabile devi passare per forza di cose presso di loro dove il gpl lo vendono raddoppiando il costo oltre alla scocciatura e perdita di tempo di recarsi in questi centri ogni volta che finisce per prenderne una piena .
Buona l idea, giusto è un peccato, vista la spesa, non potere usarla sempre, ma confido che le cose si regolarizzeranno, ci vorrà solo un po. A parte che la famosa diitta , visto che fa bomboloni, potrebbe facilmente fareanche bombole ricaricabili, casomai in ferro. In pratica è come un bombolone ma messo in piedi. Secondo me sarebbe un bel business, se fossero certamente sempre utilizzabili, e a un costo umano, le monterebbero tutti, o almeno una sicuramente.
In risposta al messaggio di himmer80 del 08/02/2019 alle 17:38:26Non sono bombole mobili perchè per essere a norma deve essere installata fissa, coè fissata con nastri di metallo (come i bomboloni) fissati con bulloni e con tubazione di carica e presa gas esterna sulla bandinella del mezzo, e non direttamente sulla bombola.
inizio a credere che in italia non si arriverà entro breve ad una liberalizzazione di queste bombole ricaricabili perchè le comprerebbero tutti gli utilizzatori per i svariati utilizzi dove serve una bombola mobile ed andrebberoa pestare i piedi alle grandi società petrolifere che in italia hanno ancora il monopolio sul trasporto e stoccaggio di gpl per questo utilizzo , se vuoi una bombola trasportabile devi passare per forza di cose presso di loro dove il gpl lo vendono raddoppiando il costo oltre alla scocciatura e perdita di tempo di recarsi in questi centri ogni volta che finisce per prenderne una piena .
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In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/02/2019 alle 17:49:35in realtà non sarebbe pericoloso nemmeno a recarsi con una bombola ricaricabile mobile (alugas ) a mano presso un distributore per ricaricarla come si può fare in germania,francia ed altri paesi e non capisco l'obbligo di doverla fissare all'interno del vano bombole imbullonandola quando le normali bombole possono essere fissate con fascette di tessuto, per me tutto nasce dal fatto che un serbatoio gpl sotto al mezzo è ovvio che si debba fissare per non perderlo per strada e creare situazioni di pericolo e da li è nata la regola perentoria di fissare con bulloni tutto quello che si chiama serbatoio gpl su mezzo in movimento.
Non sono bombole mobili perchè per essere a norma deve essere installata fissa, coè fissata con nastri di metallo (come i bomboloni) fissati con bulloni e con tubazione di carica e presa gas esterna sulla bandinella delmezzo, e non direttamente sulla bombola. Sarebbe comunque vietato presentarsi alla pompa con una di queste bombole in mano e con attacco di carica sulla bombola.
In risposta al messaggio di himmer80 del 08/02/2019 alle 18:51:03Concordo pienamente, ma spesso norme e regolamenti non avanno daccordo con la pratica e il buon senso.
in realtà non sarebbe pericoloso nemmeno a recarsi con una bombola ricaricabile mobile (alugas ) a mano presso un distributore per ricaricarla come si può fare in germania,francia ed altri paesi e non capisco l'obbligodi doverla fissare all'interno del vano bombole imbullonandola quando le normali bombole possono essere fissate con fascette di tessuto, per me tutto nasce dal fatto che un serbatoio gpl sotto al mezzo è ovvio che si debba fissare per non perderlo per strada e creare situazioni di pericolo e da li è nata la regola perentoria di fissare con bulloni tutto quello che si chiama serbatoio gpl su mezzo in movimento.
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DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 2006, n. 128, art. 18 "Sanzioni"
In risposta al messaggio di TheDevil del 08/02/2019 alle 21:21:21Attenzione! !!
Himmer80 ha scritto: In realtà non sarebbe pericoloso nemmeno a recarsi con una bombola ricaricabile mobile (alugas) a mano presso un distributore per ricaricarla... ============================== Puo' darsiche non sia pericolosa una ricarica del genere, ma dovresti specificare la tua competenza tecnica che ti porta ad esprimere questa valutazione di rischio. Di certo e' una operazione illegale, come da citazione normativa in calce. DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 2006, n. 128, art. 18 Sanzioni 5. Chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchiature installate presso gli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a diecimila euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata ed e' disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di cinque giorni fino ad un massimo di trenta giorni. Qualora la violazione venga nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria e' triplicata ed e' disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di trenta giorni fino ad un massimo di sei mesi. 6. L'utente che abbia autorizzato il riempimento di cui al comma 5 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a quattromila euro. E' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
In risposta al messaggio di TheDevil del 08/02/2019 alle 21:21:21Infatti confermo che non è assolutamente pericoloso.
Himmer80 ha scritto: In realtà non sarebbe pericoloso nemmeno a recarsi con una bombola ricaricabile mobile (alugas) a mano presso un distributore per ricaricarla... ============================== Puo' darsiche non sia pericolosa una ricarica del genere, ma dovresti specificare la tua competenza tecnica che ti porta ad esprimere questa valutazione di rischio. Di certo e' una operazione illegale, come da citazione normativa in calce. DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 2006, n. 128, art. 18 Sanzioni 5. Chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchiature installate presso gli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a diecimila euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata ed e' disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di cinque giorni fino ad un massimo di trenta giorni. Qualora la violazione venga nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria e' triplicata ed e' disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di trenta giorni fino ad un massimo di sei mesi. 6. L'utente che abbia autorizzato il riempimento di cui al comma 5 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a quattromila euro. E' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340
Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione
In risposta al messaggio di TheDevil del 09/02/2019 alle 17:17:17Quindi se non sono mobili ma imbullonati al mezzo dovrebbe cambiare?
Himmer80 ha scritto: Hai frainteso, i serbatoi ricaricabili da me citati non sono le classiche bombole... ... ad ogni modo per ignoranza del nostro legislatore sono equiparate a bombole gpl normali... ==============================Hai ragione. Ho citato soltanto il riferimento normativo concernente la sanzione dell'infrazione ed ho trascurato la parte dispositiva del divieto, cui provvedo adesso. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340 Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione Art. 1 Campo di applicazione 1. [...omissis...] allegato A che forma parte integrante del presente regolamento. Allegato A Regola tecnica in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (art. 1, comma 1). 15.3. Operazioni di erogazione 1. Salvo che in caso di rifornimento self-service, le operazioni di erogazione di G.P.L. devono essere effettuate dal personale addetto che deve osservare le seguenti prescrizioni: - accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti; - prestare attenzione affinche' la messa in moto del veicolo rifornito avvenga soltanto dopo aver disinserito la pistola di erogazione dal punto di carico posto sul veicolo. 2. Durante l'esercizio dell'impianto il personale addetto deve osservare e fare osservare le seguenti prescrizioni: - posizionare almeno un estintore, pronto all'uso, in dotazione all'impianto nelle vicinanze della colonnina di erogazione e a portata di mano; - rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dagli apparecchi di distribuzione; - rispettare e far rispettare il divieto assoluto di rifornire recipienti mobili (bombole, bottiglie, ecc.). Cio' premesso, l'ignoranza non e' certamente del legislatore, che ha inteso limitare l'attivita' dei distributori stradali al rifornimento di GPL unicamente per autotrazione. In altri tèrmini, fino al 2 giugno scorso gli impianti di distribuzione stradale di GPL erano legittimati a rifornire unicamente il serbatoio degli autoveicoli per i quali il GPL costituisce il carburante per il funzionamento del motore, cioe' un serbatoio installato in conformita' alle prescrizioni tecniche del Regolamento UNECE n. 67. Dal giorno 3 successivo, fermo restando il termine autotrazione nel titolo della norma, i predetti impianti sono legittimati a rifornire anche il serbatoio installato sugli autoveicoli in conformita' alle prescrizioni tecniche del Regolamento UNECE n.122. Gli impianti di distribuzione stradale di GPL continuano ad avere il divieto assoluto di rifornire recipienti mobili, a prescindere dalle relative caratteristiche costruttive e/o dal nome commerciale con cui sono conosciuti.
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