In risposta al messaggio di chorus del 17/03/2025 alle 16:45:26Grazie, il suo pacato intervento mi obbliga a risponderle.
Caro Elletufo (Caro Dottor Elletufo) permettimi di dissentire sul concetto di preleggi. Il codice civile è composto da: - Un primo gruppo di norme (16 articoli, in precedenza erano 31, ma gli articoli dal n. 17 al n. 31furono abrogati da una legge del 1995) denominate “Disposizioni sulla legge in generale”, conosciute per brevità come “preleggi” - Da sei libri, quasi 3 mila articoli, di cui tralascio i titoli perché non inerenti la discussione Le cosiddette preleggi non sono una banalità, basti pensare che l’art. 1 rubrica “Indicazione delle fonti”, quali leggi, regolamenti e usi, l’art. 10 ne indica la loro entrata in vigore (rubrica “Inizio dell’obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti”, l’art. 11 ne prevede l’efficacia della legge nel tempo, ovvero che la legge non dispone che per l’avvenire. Il nostro esperto legale The Devil ha richiamato l’art. 12 delle preleggi che fornisce utili indicazioni su come interpretare la legge. Credo che una lettura di questa norma, composta di poche parole, sia molto ma molto utile per la discussione che sta proseguendo in queste pagine. Le preleggi sono norme fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Anche la denominazione utilizzata, appunto preleggi dovrebbe far comprenderne questa importanza. Un caro saluto.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/03/2025 alle 19:32:17E comunque una riguarda il peso a vuoto, l'altra no
Perché sono due norme diverse una addirittura europea e l'altra no E comunque una riguarda il peso a vuoto, l'altra no
In risposta al messaggio di cinquantuno del 19/03/2025 alle 07:58:00Ma questo lo sai al .omento dell'acquisto che puoy esserci una discrepanza, sei tu che decidi se prenderlo o meno, non ti costringe mica nessuno
E comunque una riguarda il peso a vuoto, l'altra no Vero, però devi ammettere che se ti arriva il camper già con un centinaio di kg. in più di quanto scritto da vari documenti di vendita e pubblicitari, ti manda a donnedi facili costumi tutti i tuoi conti. Era il mio terrore quando sono andato a ritirarlo, fortunatamente il mio camper era addirittura 20 kg. in meno di tutti i conti che avevo fatto in funzione del peso di consegna addizionato degli optional fatti installare.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/03/2025 alle 08:59:40sei tu che decidi se prenderlo o meno....
Ma questo lo sai al .omento dell'acquisto che puoy esserci una discrepanza, sei tu che decidi se prenderlo o meno, non ti costringe mica nessuno E se ti arriva con il 5% in meno, cosa fai gli fai la mancia al venditore?
In risposta al messaggio di cinquantuno del 19/03/2025 alle 10:52:37Intendevo in fase di acquisto, non prima della consegna
sei tu che decidi se prenderlo o meno.... Come ti ho detto nell'altro post se è nel 5% a termini di legge non ti puoi rifiutare di acquistarlo, a meno di perderci la caparra ed un'ulteriore penale.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/03/2025 alle 11:01:39Esatto, gia dal configuratore sul sito Hymer si vede il peso (oltre al costo) di ogni accessorio o opzione richiesta, e auentando le scelte di accessori, a un certo punto viene modificata la massa totale minima ammessa (si passa da 3500 a 3850 a 4100kg etc...) o tolti posti. Tutto chiaro e evidente.
Intendevo in fase di acquisto, non prima della consegna In fase di ordine ti fanno un peso, ti sai che può essere + o - del 5% Fai i conti e vedi se ti può andar bene, altrimenti scegli altro
www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di TheDevil del 21/03/2025 alle 11:11:11
Elletufo ha scritto: Alla fine decide un giudice. Ma prima con cosa mi pesa? L'agente e il ministero sono una controparte. In mezzo c'è il giudice. Ho solo cercato di mettere in evidenza una serie di norme utili perimpostare una linea difensiva. Ricordo che la mia tecnica di lettura [...] ha il solo scopo di individuare una linea difensiva in caso di contestazione davanti ad un giudice... ============================== Al fine di contestare davanti al giudice l'accertamento del sovraccarico di un camper sanzionato ai sensi dell'art. 169 CdS, la tua ricerca di una linea difensiva sembra che non abbia motivazioni personali perche' hai ripetutamente evidenziato nella discussione che la massa del tuo camper rimane sempre largamente sotto la massa massima autorizzata. Ritengo, quindi, che ti sia impegnato in questa ricerca normativa per senso di altruismo, affinche' altri camperisti si possano eventualmente avvalere del risultato del metodo che hai seguito, sulla base di principi e postulati qui enunciati in maniera semplicistica. Il comma 1-bis dell'art. 167 CdS risulta il punto nodale della linea difensiva da te tracciata. Detto comma e' stato inserito, unitamente a molte altre modifiche dello stesso articolo, con la Legge n. 108/2022 (di conversione del D.L. n. 68/2022). Come noto (ex art. 11 CdS), al Ministero dell'Interno compete il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati. A seguito dell'entrata in vigore della citata Legge n. 108/2022, il Ministero dell'Interno ha emanato apposita circolare prot. 300/STRAD/1/0000028964.U/2022 del 07-09-2022, dove un'intera pagina dell'allegato e' dedicata al commento delle modifiche apportate all'art. 167 CdS: Tutti coloro che svolgono i servizi di polizia stradale hanno, quindi, ricevuto disposizione di applicare la riduzione percentuale del valore di massa, come risultante dallo strumento di misura utilizzato, ai soli fini dell'accertamento delle violazioni previste dall'art. 167.