In risposta al messaggio di chorus del 18/10/2018 alle 11:26:47Le norme di circolazione adottate dai singoli Stati trovano fondamento nella Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968.
Questo thread sta diventando una campagna contro i ciclisti, addirittura qualcuno sostiene che sono i peggiori utenti della strada, rappresentando un pericolo per gli altri utenti. Ora ciò potrebbe valere per i pedoni, mapur sforzandomi seriamente, non riesco a comprendere come i ciclisti rappresentino un pericolo per camionisti e automobilisti, ma tant'è. Ciò detto, per evitare di scrivere un romanzo, rammento quanto segue: 1) l'art. 3 del CDS, al n. 53-bis) definisce il ciclista un utente debole della strada, con tutto quello che ne consegue per .... gli altri utenti della strada (diversi, ovviamente, da quelli ritenuti deboli). Mi ha fatto bene leggere questa norma perché pensavo, erroneamente, che anche il motociclista fosse un utente debole della strada; 2) il cds dedica un intero articolo, il 182, alla circolazione dei velocipedi. Contrariamente a quanto universalmente ritenuto (un po' come succede per la sosta dei camper regolata dall'art. 185 del cds, assolutamente ignorato dai non camperisti) nei centri abitati i ciclisti possono marciare affiancati, anche se in numero non superiore a due. Bisognerebbe che tutti avessimo ben chiara la definizione di centro abitato per la quale rimando all'art. 3 del cds. 3) Dash, anche le norme di circolazione italiane delle bici (o, se vuoi usare un termine tecnico, dei velocipedi) sono molto simili a quelle USA; infatti l'art. 377 del regolamento al cds stabilisce, tra l'altro, quanto segue: In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare. PS Più passa il tempo, più devo dar ragione all'istruttore di scuola guida per la mia patente C: ognuno di noi ha il proprio codice della strada. Le 6 o 7 lezioni pratiche di scuola guida furono un'esperienza allucinante: dall'alto del camion se ne vedono di ogni.
In risposta al messaggio di chorus del 18/10/2018 alle 11:26:47I nostri due messaggi si sono intersecati, e abbiamo fatto circa le stesse citazioni...
Questo thread sta diventando una campagna contro i ciclisti, addirittura qualcuno sostiene che sono i peggiori utenti della strada, rappresentando un pericolo per gli altri utenti. Ora ciò potrebbe valere per i pedoni, mapur sforzandomi seriamente, non riesco a comprendere come i ciclisti rappresentino un pericolo per camionisti e automobilisti, ma tant'è. Ciò detto, per evitare di scrivere un romanzo, rammento quanto segue: 1) l'art. 3 del CDS, al n. 53-bis) definisce il ciclista un utente debole della strada, con tutto quello che ne consegue per .... gli altri utenti della strada (diversi, ovviamente, da quelli ritenuti deboli). Mi ha fatto bene leggere questa norma perché pensavo, erroneamente, che anche il motociclista fosse un utente debole della strada; 2) il cds dedica un intero articolo, il 182, alla circolazione dei velocipedi. Contrariamente a quanto universalmente ritenuto (un po' come succede per la sosta dei camper regolata dall'art. 185 del cds, assolutamente ignorato dai non camperisti) nei centri abitati i ciclisti possono marciare affiancati, anche se in numero non superiore a due. Bisognerebbe che tutti avessimo ben chiara la definizione di centro abitato per la quale rimando all'art. 3 del cds. 3) Dash, anche le norme di circolazione italiane delle bici (o, se vuoi usare un termine tecnico, dei velocipedi) sono molto simili a quelle USA; infatti l'art. 377 del regolamento al cds stabilisce, tra l'altro, quanto segue: In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare. PS Più passa il tempo, più devo dar ragione all'istruttore di scuola guida per la mia patente C: ognuno di noi ha il proprio codice della strada. Le 6 o 7 lezioni pratiche di scuola guida furono un'esperienza allucinante: dall'alto del camion se ne vedono di ogni.
In risposta al messaggio di Dash del 18/10/2018 alle 11:28:08Come sovente accade, o come sovente dovrebbe accadere, nell'interpretare una legge si utilizza l'istituto dell'analogia, peraltro previsto dall'art. 12 delle preleggi.
Sono andato a rileggermi l'Art.182 del CdS (circolazione dei velocipedi), nonché il relativo Regolamento Links: Nel Regolamento dell'Art.182, al punto 3 è prescritto: 3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente,con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare. però non è indicato quali siano i segnali delle manovre... Per la svolta a sinistra e a destra è intuitivo, per l'arresto non è specificato nulla. L'unico possibile riferimento è quello relativo ai segnali degli agenti del traffico. Non ne ho individuati altri. L'Art. 43 del CdS (segnalazioni degli agenti del traffico) prescrive al comma 3.a: 3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti: a) braccio alzato verticalmente significa: attenzione, arresto per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è fatto in una intersezione, esso non impone l'arresto ai conducenti che abbiano già impegnato l'intersezione stessa; In questo caso, quello che segnala l'articolo di Wikipedia sembrerebbe corretto (usare lo stesso segnale delle FF.OO. quando devono fermare il traffico a un'intersezione). Però stiamo interpretando una segnalazione in un contesto completamente diverso (segnalazione agli altri di arrestarsi, non manifestazione della volontà di arrestarsi) E' comunque uno dei numerosi casi dove nella norma non c'è chiarezza, ossia non è espressamente prescritto un segnale né per le svolte né per l'arresto. Ciao da Dash
In risposta al messaggio di chorus del 18/10/2018 alle 11:53:18Ah ah ah, incredibile Dash ho risposto al tuo penultimo messaggio ma è come se avessi risposto all'ultimo.
Come sovente accade, o come sovente dovrebbe accadere, nell'interpretare una legge si utilizza l'istituto dell'analogia, peraltro previsto dall'art. 12 delle preleggi. Cosa che giustamente e comprensibilmente hai fatto tuper capire come un ciclista dovrebbe segnalare il proprio arresto. Anch'io utilizzo il medesimo approccio (me lo insegnarono sui banchi di scuola anni fa ma oggi me lo sono dimenticato per il fenomeno di analfabetismo di ritorno, particolarmente accentuato in me) ma per il codice della strada mi sembra sia una battaglia persa. Più passa il tempo e più mi rendo conto che ci vorrebbe una revisione sistematica di tutta la normativa del cds e, soprattutto, che venisse scritta da un giurista. ciao!
In risposta al messaggio di chorus del 18/10/2018 alle 11:26:47"2) il cds dedica un intero articolo, il 182, alla circolazione dei velocipedi. Contrariamente a quanto universalmente ritenuto (un po' come succede per la sosta dei camper regolata dall'art. 185 del cds, assolutamente ignorato dai non camperisti) nei centri abitati i ciclisti possono marciare affiancati, anche se in numero non superiore a due. Bisognerebbe che tutti avessimo ben chiara la definizione di centro abitato per la quale rimando all'art. 3 del cds."
Questo thread sta diventando una campagna contro i ciclisti, addirittura qualcuno sostiene che sono i peggiori utenti della strada, rappresentando un pericolo per gli altri utenti. Ora ciò potrebbe valere per i pedoni, mapur sforzandomi seriamente, non riesco a comprendere come i ciclisti rappresentino un pericolo per camionisti e automobilisti, ma tant'è. Ciò detto, per evitare di scrivere un romanzo, rammento quanto segue: 1) l'art. 3 del CDS, al n. 53-bis) definisce il ciclista un utente debole della strada, con tutto quello che ne consegue per .... gli altri utenti della strada (diversi, ovviamente, da quelli ritenuti deboli). Mi ha fatto bene leggere questa norma perché pensavo, erroneamente, che anche il motociclista fosse un utente debole della strada; 2) il cds dedica un intero articolo, il 182, alla circolazione dei velocipedi. Contrariamente a quanto universalmente ritenuto (un po' come succede per la sosta dei camper regolata dall'art. 185 del cds, assolutamente ignorato dai non camperisti) nei centri abitati i ciclisti possono marciare affiancati, anche se in numero non superiore a due. Bisognerebbe che tutti avessimo ben chiara la definizione di centro abitato per la quale rimando all'art. 3 del cds. 3) Dash, anche le norme di circolazione italiane delle bici (o, se vuoi usare un termine tecnico, dei velocipedi) sono molto simili a quelle USA; infatti l'art. 377 del regolamento al cds stabilisce, tra l'altro, quanto segue: In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare. PS Più passa il tempo, più devo dar ragione all'istruttore di scuola guida per la mia patente C: ognuno di noi ha il proprio codice della strada. Le 6 o 7 lezioni pratiche di scuola guida furono un'esperienza allucinante: dall'alto del camion se ne vedono di ogni.
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 18/10/2018 alle 12:52:57Per esempio, a Bologna è consentito l'uso delle corsie preferenziali alle biciclette e ai veicoli con contrassegno disabili. Come vedi le invettive, che ti invito a rivolgere altrove, non sempre colpiscono nel segno. Ho già chiesto di rivolgere le invettive altrove (ad es. su EXTRA, in linea subordinata su COMPORTAMENTI).
2) il cds dedica un intero articolo, il 182, alla circolazione dei velocipedi. Contrariamente a quanto universalmente ritenuto (un po' come succede per la sosta dei camper regolata dall'art. 185 del cds, assolutamente ignoratodai non camperisti) nei centri abitati i ciclisti possono marciare affiancati, anche se in numero non superiore a due. Bisognerebbe che tutti avessimo ben chiara la definizione di centro abitato per la quale rimando all'art. 3 del cds. Carina questa storia! Poi non si pretenda che gli utenti deboli della strada restino incolumi!! Proprio ieri ho fatto 400 km su strade nazionali. Raramente ho trovato dei bypass urbani. La strada Nazionale attraversava quasi sempre i vari CENTRI ABITATI. Strade strette a doppio senso di marcia. Traffico intenso composto da auto, CAMION, Furgoni e CORRIERE. A parte questo se i ciclisti rispettassero le regole della strada (soprattutto precedenza, sensi unici, ecc...) forse camperebbero più a lungo. Troppi ciclisti viaggiano nelle corsie dei bus, passano sulle strisce pedonali senza scendere di sella, non rispettano i sensi di marcia, non rispettano stop, precedenze e semafori... Non parliamo di quelli che vanno i giro con le cuffie e l'audio sparato a tutto volume! Quando diverrà obbligatoria la TARGA e un PATENTINO per guidare una bicicletta sarà sempre troppo tardi!!
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 18/10/2018 alle 12:52:57Dunque:
2) il cds dedica un intero articolo, il 182, alla circolazione dei velocipedi. Contrariamente a quanto universalmente ritenuto (un po' come succede per la sosta dei camper regolata dall'art. 185 del cds, assolutamente ignoratodai non camperisti) nei centri abitati i ciclisti possono marciare affiancati, anche se in numero non superiore a due. Bisognerebbe che tutti avessimo ben chiara la definizione di centro abitato per la quale rimando all'art. 3 del cds. Carina questa storia! Poi non si pretenda che gli utenti deboli della strada restino incolumi!! Proprio ieri ho fatto 400 km su strade nazionali. Raramente ho trovato dei bypass urbani. La strada Nazionale attraversava quasi sempre i vari CENTRI ABITATI. Strade strette a doppio senso di marcia. Traffico intenso composto da auto, CAMION, Furgoni e CORRIERE. A parte questo se i ciclisti rispettassero le regole della strada (soprattutto precedenza, sensi unici, ecc...) forse camperebbero più a lungo. Troppi ciclisti viaggiano nelle corsie dei bus, passano sulle strisce pedonali senza scendere di sella, non rispettano i sensi di marcia, non rispettano stop, precedenze e semafori... Non parliamo di quelli che vanno i giro con le cuffie e l'audio sparato a tutto volume! Quando diverrà obbligatoria la TARGA e un PATENTINO per guidare una bicicletta sarà sempre troppo tardi!!
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 18/10/2018 alle 12:52:57Se non erro è consentita la circolazione delle bici contromano a certe condizioni, tra cui sicuramente una larghezza minima della strada.
2) il cds dedica un intero articolo, il 182, alla circolazione dei velocipedi. Contrariamente a quanto universalmente ritenuto (un po' come succede per la sosta dei camper regolata dall'art. 185 del cds, assolutamente ignoratodai non camperisti) nei centri abitati i ciclisti possono marciare affiancati, anche se in numero non superiore a due. Bisognerebbe che tutti avessimo ben chiara la definizione di centro abitato per la quale rimando all'art. 3 del cds. Carina questa storia! Poi non si pretenda che gli utenti deboli della strada restino incolumi!! Proprio ieri ho fatto 400 km su strade nazionali. Raramente ho trovato dei bypass urbani. La strada Nazionale attraversava quasi sempre i vari CENTRI ABITATI. Strade strette a doppio senso di marcia. Traffico intenso composto da auto, CAMION, Furgoni e CORRIERE. A parte questo se i ciclisti rispettassero le regole della strada (soprattutto precedenza, sensi unici, ecc...) forse camperebbero più a lungo. Troppi ciclisti viaggiano nelle corsie dei bus, passano sulle strisce pedonali senza scendere di sella, non rispettano i sensi di marcia, non rispettano stop, precedenze e semafori... Non parliamo di quelli che vanno i giro con le cuffie e l'audio sparato a tutto volume! Quando diverrà obbligatoria la TARGA e un PATENTINO per guidare una bicicletta sarà sempre troppo tardi!!
In risposta al messaggio di anasta del 18/10/2018 alle 13:24:00Ti riferisci ad un parere del MIT del dicembre 2011.
Se non erro è consentita la circolazione delle bici contromano a certe condizioni, tra cui sicuramente una larghezza minima della strada. Andrea
In risposta al messaggio di anasta del 18/10/2018 alle 13:24:00E' come dici, le condizioni per autorizzare la circolazione contromano delle biciclette su strada a senso unico, (su strada a doppio senso devono occupare la carreggiata di destra), sono come segue:
Se non erro è consentita la circolazione delle bici contromano a certe condizioni, tra cui sicuramente una larghezza minima della strada. Andrea
https://www.studiocataldi.it/ar...
In risposta al messaggio di chorus del 18/10/2018 alle 13:23:27Una sola precisazione.
Dunque: - sulle strade nazionali che attraversano centri urbani come tu le chiami, da un punto di vista giuridico assumono la definizione di strade urbane, pertanto i ciclisti possono pedalare affiancati; - la Convenzionedi Vienna dice che I conducenti devono dimostrare maggiore prudenza nei confronti delle categorie di utenti più vulnerabili quali i pedoni e i ciclisti, in particolare i bambini, gli anziani e gli invalidi. Certo, il ciclista non ha scritto Jo Condor, e pertanto per non rischiare la propria vita si adegua, non pedalando in doppia fila ed evitando come la peste le strade nazionali che attraversano i vari centri abitati, come tu le definisci. Beninteso questo succede in Italia, luogo in cui fino a 20-25 anni fa venivano prodotte 5 milioni di biciclette all'anno, con un clima perfetto per i brevi spostamenti in bicicletta, ma che l'arroganza degli altri utenti della strada ha suggerito di abbandonare. Oltralpe è tutta un'altra storia: pedoni e ciclisti sono al centro dell'attenzione, rispettati per quello che effettivamente sono e rappresentano.
In risposta al messaggio di anasta del 18/10/2018 alle 13:24:00No. Non esiste tale norma.
Se non erro è consentita la circolazione delle bici contromano a certe condizioni, tra cui sicuramente una larghezza minima della strada. Andrea
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 18/10/2018 alle 16:16:35Leggiti il parere del MIT disponibile in rete, poi torna qui a commentare.
No. Non esiste tale norma. Come non è consentito, salvo presenza piste ciclabili e/o indicazioni specifiche, transitare in area pedonale o sui marciapiedi. Il CdC parla GENERICAMENTE di veicoli senza specificare se a motore,velocipedi o a trazione animale. Talvolta cita veicoli NON A MOTORE e ne specifica il comportamento! Art. 143. Posizione dei veicoli sulla carreggiata 1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera. 2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata. 3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione. 4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione. 5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. 6. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2002, N. 9. 7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra. 8. Nelle strade con binari tramviari a raso, i veicoli possono procedere sui binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione. 9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai binari, purché rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione. 10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta a destra dell'asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purché rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purché non comportino intralcio al movimento dei viaggiatori. 11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 163 a € 652)). 12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 321 a € 1.283)). Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi. 13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169.
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 18/10/2018 alle 16:16:35Sulla circolazione contromano dei velocipedi, non mi rimane che rilinkarti l'articolo che avevo citato prima, dove c'è un parere espresso dal Ministero dei Trasporti (21 dicembre 2011), dove era possibile, alle condizioni che ho enumerato sopra, consentire la marcia contromano delle biciclette. Solo strade a senso unico, larghezza minima 4,25m, ZTL, velocità max 30 km/h, e cartellonistica adeguata da entrambi i versi della strada. Se anche solo una di queste condizioni fosse in difetto, il ciclista non potrà percorrere quella strada contromano.
No. Non esiste tale norma. Come non è consentito, salvo presenza piste ciclabili e/o indicazioni specifiche, transitare in area pedonale o sui marciapiedi. Il CdC parla GENERICAMENTE di veicoli senza specificare se a motore,velocipedi o a trazione animale. Talvolta cita veicoli NON A MOTORE e ne specifica il comportamento! Art. 143. Posizione dei veicoli sulla carreggiata 1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera. 2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata. 3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione. 4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione. 5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. 6. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2002, N. 9. 7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra. 8. Nelle strade con binari tramviari a raso, i veicoli possono procedere sui binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione. 9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai binari, purché rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione. 10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta a destra dell'asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purché rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purché non comportino intralcio al movimento dei viaggiatori. 11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 163 a € 652)). 12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 321 a € 1.283)). Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi. 13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169.
https://www.studiocataldi.it/ar...
http://www.aci.it/i-servizi/nor...
In risposta al messaggio di Dash del 18/10/2018 alle 16:55:18"Sulla circolazione contromano dei velocipedi, non mi rimane che rilinkarti l'articolo che avevo citato prima, dove c'è un parere espresso dal Ministero dei Trasporti (21 dicembre 2011), dove era possibile, alle condizioni che ho enumerato sopra, consentire la marcia contromano delle biciclette. Solo strade a senso unico, larghezza minima 4,25m, ZTL, velocità max 30 km/h, e cartellonistica adeguata da entrambi i versi della strada. Se anche solo una di queste condizioni fosse in difetto, il ciclista non potrà percorrere quella strada contromano."
Sulla circolazione contromano dei velocipedi, non mi rimane che rilinkarti l'articolo che avevo citato prima, dove c'è un parere espresso dal Ministero dei Trasporti (21 dicembre 2011), dove era possibile, alle condizioniche ho enumerato sopra, consentire la marcia contromano delle biciclette. Solo strade a senso unico, larghezza minima 4,25m, ZTL, velocità max 30 km/h, e cartellonistica adeguata da entrambi i versi della strada. Se anche solo una di queste condizioni fosse in difetto, il ciclista non potrà percorrere quella strada contromano. Il link è: Questo conferma una volta di più che il CdS è una norma imperfetta perché integrata da tutta una serie di azioni interpretative, circolari e note integrative che non sono contenute nel testo stesso. Hai perfettamente ragione a dire che nell'Art.143 non è citata la marcia contromano dei velocipedi. Ti faccio un altro esempio di imperfezione... Poniamoci la domanda: una bicicletta può trainare un rimorchio? Se dobbiamo dar retta al solo Art.182 comma 3 la risposta sarebbe NO: 3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. Però c'è quella postilla sibillina salvo nei casi consentiti... La domanda che si pone l'utente normale è: Sì, ma dove devo cercare per sapere se il mio traino è a norma?. Perché sono in vendita sia i carrelli traino per portare merci sia i cosiddetti cammellini per portare un bambino attaccato alla bici del genitore (bici modificata privata della ruota anteriore). La risposta è sepolta nel regolamento attuativo, e fa riferimento all'Art. 68 del CdS, qui il link: Scorrendo in giù il lunghissimo testo si perviene all'Art.225. Al Comma 7 ci sono le specifiche per i rimorchi per biciclette: Art. 225. (relativo agli Artt 68 e 69 del CdS) 7. Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 kg. Per la circolazione notturna il rimorchio è equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi all'articolo 224. Riepilogando, potrà circolare una bicicletta con un rimorchio alle seguenti condizioni:Lunghezza massima del complesso biici+rimorchio 3 m Larghezza massima del rimorchio 75 cm Altezza massima del rimorchio, carico compreso, 100 cm Peso massimo del rimorchio 50 kg Se circolante col buio, essere dotato di dispositivi illuminanti come stabilito dall'Art.224 del RegolamentoTutta questa pappardella per rassicurare chi ha un carrello da traino rispondente a quanto sopra che la sua circolazione è conforme al CdS, anche se sul testo base del CdS questo non c'è scritto,,, Ciao da Dash
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 18/10/2018 alle 17:28:30Ho scritto basta che anche solo UNA di queste condizioni NON sia presente, e il ciclista è fuori norma.
Sulla circolazione contromano dei velocipedi, non mi rimane che rilinkarti l'articolo che avevo citato prima, dove c'è un parere espresso dal Ministero dei Trasporti (21 dicembre 2011), dove era possibile, alle condizioniche ho enumerato sopra, consentire la marcia contromano delle biciclette. Solo strade a senso unico, larghezza minima 4,25m, ZTL, velocità max 30 km/h, e cartellonistica adeguata da entrambi i versi della strada. Se anche solo una di queste condizioni fosse in difetto, il ciclista non potrà percorrere quella strada contromano. ZTL?? Forse quella signora che prese in pieno la mia auto e poi dopo sei mesi morì per le conseguenze dell'incidente si appellava a questo articolo? Peccato che gli eredi non solo non ebbero nulla dalla mia assicurazione, ma dovettero pagarmi tutti i danni! (€ 2400 + spese legali e danni morali). Come già detto: Poi non si pretenda che gli utenti deboli della strada restino incolumi!
In risposta al messaggio di Dash del 18/10/2018 alle 16:55:18PARERE?
Sulla circolazione contromano dei velocipedi, non mi rimane che rilinkarti l'articolo che avevo citato prima, dove c'è un parere espresso dal Ministero dei Trasporti (21 dicembre 2011), dove era possibile, alle condizioniche ho enumerato sopra, consentire la marcia contromano delle biciclette. Solo strade a senso unico, larghezza minima 4,25m, ZTL, velocità max 30 km/h, e cartellonistica adeguata da entrambi i versi della strada. Se anche solo una di queste condizioni fosse in difetto, il ciclista non potrà percorrere quella strada contromano. Il link è: Questo conferma una volta di più che il CdS è una norma imperfetta perché integrata da tutta una serie di azioni interpretative, circolari e note integrative che non sono contenute nel testo stesso. Hai perfettamente ragione a dire che nell'Art.143 non è citata la marcia contromano dei velocipedi. Ti faccio un altro esempio di imperfezione... Poniamoci la domanda: una bicicletta può trainare un rimorchio? Se dobbiamo dar retta al solo Art.182 comma 3 la risposta sarebbe NO: 3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. Però c'è quella postilla sibillina salvo nei casi consentiti... La domanda che si pone l'utente normale è: Sì, ma dove devo cercare per sapere se il mio traino è a norma?. Perché sono in vendita sia i carrelli traino per portare merci sia i cosiddetti cammellini per portare un bambino attaccato alla bici del genitore (bici modificata privata della ruota anteriore). La risposta è sepolta nel regolamento attuativo, e fa riferimento all'Art. 68 del CdS, qui il link: Scorrendo in giù il lunghissimo testo si perviene all'Art.225. Al Comma 7 ci sono le specifiche per i rimorchi per biciclette: Art. 225. (relativo agli Artt 68 e 69 del CdS) 7. Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 kg. Per la circolazione notturna il rimorchio è equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi all'articolo 224. Riepilogando, potrà circolare una bicicletta con un rimorchio alle seguenti condizioni:Lunghezza massima del complesso biici+rimorchio 3 m Larghezza massima del rimorchio 75 cm Altezza massima del rimorchio, carico compreso, 100 cm Peso massimo del rimorchio 50 kg Se circolante col buio, essere dotato di dispositivi illuminanti come stabilito dall'Art.224 del RegolamentoTutta questa pappardella per rassicurare chi ha un carrello da traino rispondente a quanto sopra che la sua circolazione è conforme al CdS, anche se sul testo base del CdS questo non c'è scritto,,, Ciao da Dash
In risposta al messaggio di Dash del 18/10/2018 alle 17:34:00Tanto meglio!
Ho scritto basta che anche solo UNA di queste condizioni NON sia presente, e il ciclista è fuori norma. Devono essere tutte contemporaneamente rispettate, compresi i cartelli da entrambi i versi della strada. Ciao da Dash
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 18/10/2018 alle 17:37:08Quando eri camperista come ti ponevi di fronte alla circolare MIT dell'aprile 2007?
PARERE? Un PARERE non è legge!! Sapessi nel mio settore quante volte il PARERE del MIUR GIUSTAMENTE è stato ignorato. E quelle rare volte che il MIUR ha imposto il suo PARERE tramite DECRETO DIRETTORIALE lo abbiamo (*)impugnato al TAR vincendo a MANI BASSE, con recupero delle spese e danni morali/materiali. Quindi parliamo di LEGGI CERTE, non di PARERI. Come PARERE ricordo quello del Capo della Polizia Stradale Protospataro che indicava il Camper over 35 assoggettato alle velocità dei TRASPORTO MERCI. Un PARERE fuorviante e sempre impugnato con successo!! Tanto per intasare i tribunali!! (*) abbiamo... il mio sindacato (se cosa di interesse nazionale), i singoli danneggiati o limitati nelle funzioni, io da solo per gli stessi motivi!!
In risposta al messaggio di chorus del 18/10/2018 alle 17:46:34Sinceramente non ricordo nulla del 2007 e neppure degli anni precedenti/successivi né in un senso né nell'altro.
Quando eri camperista come ti ponevi di fronte alla circolare MIT dell'aprile 2007?
http://www.prefettura.it/FILES/...
)
Davvero bello
TruceBaldazzi - 2025-04-03 14:15:21
Posto bellissimo, pulito staff al top
Pupe75 - 2025-03-22 12:41:59
Ciao, grazie, informazioni molto utili
dualforce61 - 2025-03-18 20:42:56
Molto interessante e risolutivo. Unica domanda: la struttura e soprattutto la parete di fissaggio reggerà co...
king - 2025-03-18 18:41:45